Istituzione e Regolamento della Scuola territoriale

(modifiche del 27/07/2016)
Art. 1 (Costituzione)

  1. La Camera Penale di Busto Arsizio con delibera approvata in data 21/07/2010, ha istituito la Scuola territoriale, in conformità all’art. 3 del Regolamento delle Scuole UCPI approvato dalla Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane in data 8 Febbraio 2010.

Art. 2 (Attività)

  1. La Scuola territoriale organizza:
     
    a) attività dirette alla formazione ed all’aggiornamento professionale dell’avvocato e del praticante avvocato;
    b) corsi di base per l’esercizio dell’attività di difesa nel processo penale;
    c) corsi di preparazione nelle materie penalistiche per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato;
    d) eventi formativi finalizzati al mantenimento del titolo di specialista;
    e) ulteriori attività approvate dalla Giunta dell’Unione Camere Penali Italiane.
  1. La Scuola territoriale può organizzare, anche di concerto con istituzioni ed associazioni forensi, un Corso per l’accesso all’esame di avvocato. Essa può, inoltre, organizzare e gestire – nell’ambito di un progetto comune ad altre istituzioni e/o associazioni forensi – lezioni concernenti la formazione penalistica.
  1. La Scuola impartisce la formazione penalistica di base mediante l’organizzazione di un Corso di formazione tecnica e deontologica dell’avvocato penalista, destinato a fornire ad avvocati e praticanti avvocati abilitati al patrocinio una adeguata formazione, nonché gli strumenti indispensabili per l’esercizio della funzione difensiva penale.
  1. La Scuola impartisce la formazione continua di base mediante l’organizzazione di corsi di aggiornamento, seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde, anche se eseguiti con modalità telematiche, purché sia possibile un effettivo controllo della partecipazione.

Art. 3 (Organizzazione)

  1. La Scuola territoriale è retta da un Organismo di Gestione composto da un Responsabile e da un Comitato di Gestione composto da 2 membri;
  1. Su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo della Camera Penale nomina il Responsabile della Scuola territoriale, che verrà designato tra colleghi iscritti alla Camera Penale di Busto Arsizio di riconosciuta qualità professionale, tenuto conto anche di eventuali esperienze universitarie o comunque di insegnamento nelle materie giuridiche;
  1. Il Consiglio Direttivo nomina, su proposta del Responsabile della scuola, i membri del Comitato di Gestione della Scuola territoriale che dovranno esse designati tra colleghi iscritti alla Camera Penale di Busto Arsizio di riconosciuta qualità professionale, tenuto conto anche di eventuali esperienze universitarie o comunque di insegnamento nelle materie giuridiche;
  1. Il Responsabile della Scuola territoriale ed i membri del Comitato di Gestione durano in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo che li ha nominati, con il limite improrogabile di due mandati consecutivi di anni due ciascuno;
  1. Il Responsabile della Scuola può in ogni momento proporre al Direttivo la revoca motivata di uno o più componenti del Comitato di Gestione, e la relativa sostituzione. Il Direttivo, valutata ed approvata la proposta, nomina i nuovi componenti;
  1. Il Direttivo può in ogni momento deliberare, motivandola, la revoca del Responsabile della Scuola, e la nomina del nuovo Responsabile;
  1. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa prima della scadenza naturale del mandato del Responsabile, ovvero di uno o più componenti del Comitato di Gestione della Scuola territoriale, il Direttivo della Camera Penale in carica provvede alla loro sostituzione per il periodo residuo del mandato originario;
  1. Il Comitato di Gestione della Scuola si riunisce periodicamente secondo le indicazioni e le direttive del Responsabile, il quale cura l’attribuzione ai singoli componenti delle competenze relative alle specifiche attività di organizzazione della didattica e della formazione previste dal regolamento delle Scuole UCPI.
  1. Il Responsabile della Scuola cura, personalmente o attraverso uno dei componenti all’uopo delegati, il collegamento con il Direttivo con finalità di informazione e di coordinamento;
  1. Il Direttivo convoca periodicamente il Comitato o il Responsabile al fine di verificare la gestione della Scuola. Il Responsabile, a conclusione di ogni Corso, fornisce al Direttivo una relazione finale avente ad oggetto l’attività di formazione svolta;
  1. Alle riunioni del Comitato di Gestione sono invitati a partecipare i Consiglieri del Direttivo della Camera Penale;
  1. Il Responsabile della Scuola relaziona periodicamente alla Giunta riguardo all’esito delle iniziative di formazione svolte.

Art. 4 (Oneri)

  1. La Scuola non ha scopo di lucro.
  1. Ai partecipanti ai corsi ed agli altri eventi formativi può essere richiesto solo un concorso nelle spese di gestione.

 

Busto Arsizio, li 27/07/2016

 

Il Segretario                                                                   Il Presidente

Avv. Samuele Genoni                                         Avv. Roberto Aventi