CAMERA PENALE DEGLI AVVOCATI DEL CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

 

STATUTO
 

Art. 1
È costituita una Associazione denominata “CAMERA PENALE DEGLI AVVOCATI DEL CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO” con sede in Busto Arsizio.
L’Associazione è apolitica, non ha fini di lucro e ha durata illimitata.

Art. 2
La Camera Penale si propone i seguenti scopi:

  • La completa applicazione del principio della inviolabilità del diritto di difesa come sancito dalla Costituzione;
  • La realizzazione di una concreta parità tra le parti in ogni fase e grado del processo penale;
  • Il promuovimento di ogni iniziativa volta al miglioramento della giustizia penale e alla sempre maggiore qualificazione professionale del difensore nel processo penale sia sul piano culturale sia sul piano tecnico;
  • La raccolta e la divulgazione delle informazioni concernenti la funzione del difensore penale;
  • La proposta di un costante concorso nell’elaborazione normativa riguardante la giustizia penale e la funzione del difensore nel procedimento penale;

Lo sviluppo di rapporti di collaborazione con altre associazioni o altre organizzazioni nazionali e internazionali che perseguono gli stessi fini.

Art. 3
Possono iscriversi all’Associazione gli avvocati e i praticanti avvocati, iscritti negli albi e nei registri professionali degli Ordini Forensi di rispettiva competenza e che esercitano con continuità la professione in campo penale.
L’iscrizione si formalizza con il versamento della quota annuale.
Qualora non sussista la momento dell’iscrizione, o venga meno successivamente, uno dei requisiti richiesti, il Consiglio Direttivo delibera, previa audizione dell’interessato, di non accogliere o di sospendere l’iscrizione, se l’impedimento è temporaneo, di cancellarla se è definitivo.
L’interessato può chiedere che venga inserito nell’ordine del giorno della prima Assemblea successiva la valutazione della decisione del Direttivo.
L’Assemblea delibererà a maggioranza dei presenti.

Art. 4
L’appartenenza alla Camera Penale ha carattere libero e volontario, ma comporta l’obbligo degli iscritti al rispetto delle risoluzioni assunte dai suoi Organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.
Il socio si impegna a contribuire al perseguimento degli scopi dell’Associazione.
Il socio è tenuto a versare la quota associativa entro il 31/12 di ciascun anno. La perdita della qualità di socio si verifica per il venir meno dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4, nonché per il mancato pagamento della quota associativa entro il 31/12 di ciascun anno.

Art. 5

Organi dell’Associazione sono:

  1. L’Assemblea dei soci;
  2. Il Consiglio Direttivo

Art. 6
L’Assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata almeno una volta all’anno.
Essa:

  • Delibera sulla relazione programmatica del Presidente e sugli argomenti all’ordine del giorno;
  • Approva il bilancio;
  • Stabilisce la quota associativa annua;

Elegge ogni biennio i membri del Consiglio Direttivo.

Art. 7
L’Assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente ogni qualvolta la convocazione sia ritenuta necessaria dal Consiglio Direttivo o ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno dieci soci.

Art. 8
La convocazione dell’Assemblea avviene mediante lettera e/o mediante l’utilizzo di posta elettronica o messaggio fax contenente l’ordine del giorno da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata e mediante affissione presso la sede della Camera Penale.
L’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli iscritti in prima convocazione e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 9
Partecipano con diritto di voto all’Assemblea tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali.
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice.
Non sono ammesse deleghe.
Per le votazioni relative a persone e alla elezione delle cariche sociali è adottato lo scrutinio segreto.

Art. 10
L’Assemblea è l’unico organo competente a modificare lo statuto dell’Associazione, a trasformare lo stato giuridico e a scioglierla, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei soci presenti.
Durante la vita dell’Associazione è vietato distribuire utili o avanzi di gestione. Tali somme devono obbligatoriamente essere utilizzate in modo esclusivo per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione.
In caso di scioglimento l’Assemblea deciderà sulla destinazione del relativo patrimonio secondo le norme previste dal codice civile.
L’Assemblea elegge, volta per volta, a maggioranza semplice dei presenti, il Presidente tra coloro che non fanno parte del Direttivo.
Il Presidente ha il compito di direzione dell’Assemblea e di controllo delle operazioni di voto.

Art. 11
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ed è composto da cinque membri, in possesso dei requisiti di cui all’art. 3.
Per l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo risulteranno eletti gli associati che avranno riportato il maggior numero di suffragi.
In caso di egual numero di suffragi per l’ultimo o gli ultimi in graduatoria si svolgerà subito un ballottaggio tra questi ultimi associati.
Il controllo dei risultati dello scrutinio sarà compiuto pubblicamente dal Presidente assistito da un componente del Consiglio Direttivo e da due scrutatori nominati dall’Assemblea.
In caso di dimissioni o di impossibilità ad esercitare il mandato da parte di uno o più membri, con un massimo di tre, risulteranno eletti di diritto i primi dei non eletti.
La carica di membro del Direttivo della Camera Penale è incompatibile con qualsiasi altra carica ricoperta in altri organi rappresentativi della categoria forense.
Nel caso in cui un membro del Consiglio Direttivo risultasse eletto ad altra carica nel corso del mandato dovrà scegliere, entro un mese dall’elezione, quale carica ricoprire.
Il socio che ricopre cariche in altri organi rappresentativi e viene eletto nel Direttivo della Camera Penale deve optare per una delle due cariche.

Art. 12
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti:

  • Il Presidente, presiede il Consiglio e ne promuove l’attività;
  • Il Segretario, che cura le iscrizioni all’associazione, redige il verbale delle sedute del Consiglio Direttivo, dà esecuzione alle delibere di quest’ultimo e ne coordina l’attività;
  • Il Tesoriere, che ha la consegna della cassa, gestisce le entrate e le uscite e presenta lo schema di bilancio annuale al Consiglio; in caso di impedimento del Segretario, ne esercita le funzioni;
  • Il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento nei limiti consentiti dalla legge.

il Consiglio Direttivo, inoltre, ha la facoltà di avvalersi della collaborazione di singoli iscritti per specifiche attività e periodi di tempo determinato.

Art. 13
Il Consiglio Direttivo preside allo sviluppo e all’indirizzo generale dell’Associazione; attua gli scopi per i quali l’Associazione è costituita; stabilisce il programma di lavoro per ogni anno sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria delle attività; sottopone alla approvazione dell’Assemblea il bilancio.
Il Consiglio Direttivo, inoltre, designa i delegati della Camera Penale a partecipare al Congresso – ordinario e straordinario – dell’Unione delle Camere Penali.

Art. 14
I membri del Consiglio Direttivo restano in carica due anni e sono rieleggibili. Il Presidente non può rivestire la carica per più di due mandati consecutivi.
Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito.
Il Consiglio Direttivo può stabilire una indennità a titolo di rimborso spese per i soci che, in rappresentanza della Associazione, partecipino quali delegati ai Congressi dell’Unione o comunque a riunioni indette fuori sede dall’UCPI.

Art. 15
In caso di cessazione dell’attività della Camera Penale il fondo comune residuo sarà devoluto a una o più iniziative rispondenti alle finalità della Camera stessa, la cui scelta verrà effettuata dall’Assemblea.

Art. 16
L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.