CONTESTO NORMATIVO
Disciplinato dagli art. 459 e ss cpp, rientra tra i procedimenti speciali (Libro IV – Titolo V Cpp – ultima modifica Riforma Cartabia – D.lgs 150/22 in vigore dal 30.12.2022), per i reati perseguibili d’ufficio e quelli a querela (se validamente presentata e ove il querelante non abbia dichiarato di opporvisi) quando il P.M. ritiene applicabile una pena di natura pecuniaria e non necessario applicare una misura di sicurezza personale per pericolosità sociale dell’indagato.
No preventivo avviso 415 bis cpp.
Domanda presentata al Gip che valuta la richiesta e decide di accogliere (inaudita altera parte) o rigettare la domanda.
Nei casi di contravvenzioni punite con solo pena pecuniaria o con pena alternativa (ammenda o arresto), il P.M. prima di presentare la richiesta al Gip, può avvisare l’interessato che ha la facoltà di chiedere di essere ammesso all’oblazione e che il pagamento dell’oblazione estingue il reato (art. 141 c. 2 disp. Att. Cpp)
SCOPO
Massimo effetto deflattivo tra tutti i riti speciali: NO udienza preliminare – no fase predibattimentale – no fase dibattimentale, fatti salvi i possibili sbocchi processuali legali alle scelte dell’imputato in sede di opposizione.
INCENTIVI
- Pena ridotta fino alla metà del minimo edittale (art. 459 c. 2 cpp);
- Decreto non comporta il pagamento delle spese processuali (art. 460 c. 5’);
- No applicazione di pene accessorie (ad eccezione della confisca obbligatoria) (art. 460 c. 5’ primo periodo);
- No efficacia di giudicato (anche se divenuto esecutivo) nel giudizio civile o amministrativo (art. 460 c. 5’secondo periodo modificato dall’art. 28 c. 1 lett. B) D.LGS 150/2022 – Cartabia);
- Non menzione della condanna nei certificati richiesti dai privati o dalla P.A. (art. 24 c. 1 lett. e) DPR 313/2002 T.U. sul Casellario Giudiziale;
- Estinzione del reato nel termine di 5 anni per i delitti e di 2 anni per le contravvenzioni, se il condannato ha pagato la pena pecuniaria e non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole (art. 460 c. 5 terzo periodo cpp, modificato dall’art. 28 c. 1 lett b) D.lgs 150/2022 Cartabia). L’estinzione coinvolge anche gli ulteriori effetti penali della condanna e si produce anche quando la pena inflitta con il decreto penale non viene eseguita;
- La condanna per decreto NON impedisce la concessione di una successiva sospensione condizionale della pena 8art. 460 c. 5 quarto periodo cpp)
Tra gli incentivi ad accogliere il decreto senza fare opposizione c’è anche il fatto che il giudice in sede di opposizione può in ogni caso applicare una pena diversa e più grave di quella stabilita nel decreto di condanna e revocare i benefici già concessi (art. 464 c. 4 cpp)
ACCOGLIMENTO RICHIESTA – AVVISI
Se rito applicabile e la pena richiesta dal P.M. viene ritenuta congrua, il Gip emette il D.P. con i seguenti avvisi:
- Possibilità di proporre opposizione nel termine di 15 gg dalla notifica del decreto (ove l’imputato risulti irreperibile, il Gip revoca il decreto e restituisce gli atti al P.M. ex art. 460 c. 3 cpp) con richiesta di giudizio immediato, abbreviato, patteggiamento o M.A.P.;
- In caso di mancata opposizione il decreto diviene esecutivo;
- Facoltà di nominare un difensore per imputato e persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;
- Facoltà di accedere ai programmi di giustizia ripartiva;
- Possibilità di effettuare il pagamento della pena pecuniaria in misura ridotta di 1/5 nel termine di 15 gg dalla notificazione del D.P., con rinuncia all’opposizione (da depositare alla cancelleria Decreti Penali, unitamente e modello F23 quietanzato relativo all’avvenuto pagamento)
RIGETTO
Nei casi di: richiesta non legittima, no correttezza della qualificazione giuridica del fatto, no congruità pena richiesta dal P.M., esistenza di cause di non punibilità da dichiarare immediatamente
Conseguenza: restituzione atti al P.M. (tranne nel caso di declaratoria di estinzione del reato per cause di non punibilità del reato), anche nel caso di possibile archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis C.P.
ESECUZIONE
Oggetto di modifica da parte della Riforma Cartabia: emissione da parte del P.M. dell’ordine di esecuzione con ingiunzione di pagamento entro 90 gg dalla notifica e avviso che in mancanza la pena pecuniaria sarà convertita in semilibertà sostitutiva e in caso di insolvibilità, in LPU sostitutivo o in detenzione domiciliare sostitutiva.
Se disposta rateizzazione nel D.P., ordine di esecuzione contiene il numero delle rate, l’importo e la scadenza di ogni rata. Pagamento prima rata entro 30 gg; in difetto, decadenza dal beneficio della rateizzazione.
Se non disposta rateizzazione, ordine di esecuzione contiene avviso che entro 20 gg può essere fatta istanza al P.M. di pagamento rateale della pena pecuniaria; trasmissione al magistrato di sorveglianza competente per autorizzazione alla rateizzazione.
OPPOSIZIONE
Come detto, il procedimento per decreto rappresenta uno strumento di definizione anticipata del procedimento penale e non prevede la partecipazione dell’indagato al quale verrà notificato il provvedimento di condanna senza l’instaurazione del contraddittorio.
Se l’interessato non dissente dalla scelta del rito, il decreto diviene definitivo e il procedimento è da considerarsi concluso (art. 461 comma 5 – art. 648 comma 3 c.p.p.)
Come intuibile, le esigenze di semplificazione processuale di tale scelta non possono però determinare un’attenuazione delle garanzie difensive; nella prospettiva, dunque, in cui non si ritenesse conveniente la statuizione di condanna contenuta nel decreto, può proporsi opposizione al medesimo entro 15 giorni dalla notifica dello stesso, chiedendo il giudizio immediato ovvero attivando il rito abbreviato o richiedendo il patteggiamento o l’oblazione.
A seguito dell’opposizione, che può essere proposta mediante difensore munito di procura speciale, il decreto viene revocato; l’imputato può chiedere che il processo si svolga nelle forme del rito immediato, del giudizio abbreviato, dell’applicazione della pena su richiesta delle parti oppure chiedere l’ammissione all’oblazione:
Qualora non si operi alcuna scelta di rito alternativo, il processo si svolge automaticamente nelle forme del giudizio immediato.
La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, invece, può chiedere il solo giudizio immediato.
Quest’ultimo rito viene disposto anche qualora non si operi una vera e propria scelta, bensì si indichino alternativamente, con l’opposizione, più richieste di riti speciali. La norma prevede infatti la possibilità di optare per una sola scelta; la richiesta con più riti equivale ad una opposizione prova di richieste.
Il giudice competente a decidere sull’opposizione, se la dichiara inammissibile, dispone d’ufficio l’esecuzione del decreto penale; in caso invece di ammissibilità, revoca nel giudizio conseguente il provvedimento e dispone la prosecuzione del procedimento ex art. 464 c.p.p.
Nel caso di richiesta di giudizio abbreviato in sede di opposizione, il Giudice è obbligato a disporre la trasformazione del rito. Ai sensi degli articoli 438 comma 3 e 5 e 442 c.p.p., inoltre, è possibile avanzare richiesta di abbreviato condizionato ad una integrazione probatoria ed è, inoltre, consentito al Giudice disporre d’ufficio l’ammissione di mezzi di prova necessari per la decisione.
Infine, la richiesta ex art. 438 c.p.p. comporta le sanatorie previste al comma 6 bis della predetta disposizione.
Nel caso, invece, di richiesta di patteggiamento, precedentemente concordata con il Pubblico Ministero, il Giudice dovrà fissare un’udienza per instaurare il contraddittorio, ai sensi dell’articolo 447 comma 1 c.p.p.
In tale prospettiva sarà possibile optare per la sostituzione della pena pattuita con l’esecuzione dei lavori di pubblica utilità ex art. 54 d.lgs. 274/2000 o la richiesta di sospensione del procedimento con la messa alla prova.
Nel prosieguo, vi sarà un breve approfondimento circa i reati previsti dal Codice della strada e l’opportunità di accedere ai lavori di pubblica utilità in tali ipotesi.
Infine, nel caso in cui si richiede in fase di opposizione l’oblazione, se ricorrono i presupposti per l’ammissione e dopo il versamento della somma prevista, seguirà sentenza di non luogo a procedere per avvenuta estinzione del reato per oblazione.
FORMULA:
ILL.MO GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
PRESSO IL TRIBUNALE PENALE DI ………………
OPPOSIZIONE A DECRETO PENALE DI CONDANNA
Il sottoscritto Avv. ………. appartenente al Foro di ………., con studio in …….., in via …. Nr…., difensore di fiducia del signor Tizio, residente in……… in via…………nr…….., giusta procura speciale in calce al presente atto, destinatario del decreto penale di condanna nr….., emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di ………. e notificato in data …………
DICHIARA
Di proporre opposizione avverso il predetto decreto con il quale il signor Tizio veniva condannato alla pena pecuniaria di euro……… per il reato p. e p. dall’articolo ……. C.p.
CHIEDENDO
che si proceda nelle forme del giudizio immediato.
Oppure
che si proceda nelle forme del rito abbreviato o di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art 444 c.p.p ovvero la sospensione del procedimento con la messa alla prova ai sensi degli art. 464-bis e ss. c.p.p. o l’oblazione.
(luogo e data)
Avvocato
BREVI CENNI CIRCA L’OPPORTUNITÀ DI SVOLGERE IL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ
Come noto, il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale o volontariato.
Tale attività viene svolta presso Enti che hanno sottoscritto con il Ministro e con i Presidenti dei Tribunali delegati, le convenzioni previste ex art. 2 comma 1 del d.m. 26 marzo 2001, che disciplinano le modalità di svolgimento del lavoro, nonché le modalità di raccordo con le autorità preposte alla verifica del corretto svolgimento.
Ai fini del computo della pena, un giorno di pubblica utilità consiste nella prestazione di due ore di lavoro e, quanto alla durata, questo deve consistere in non meno di sei ore e non più di quindici ore di lavoro settimanale o, comunque, non eccedente le otto ore giornaliere.
In ogni caso, la prestazione lavorativa non può pregiudicare esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute del condannato.
Un giorno di sanzione detentiva corrisponde a due ore di lavoro di pubblica utilità, anche non continuativa, e 250 euro di ammenda corrispondono alla prestazione, anche non continuativa, di due ore di pubblica utilità.
Il luogo dell’esecuzione, infine, deve individuarsi nella regione in cui risiede quest’ultimo.
La sanzione, introdotta dall’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 nr. 274, è applicabile a diverse fattispecie penali.
Prima di passare alla disamina dell’applicabilità, come detto, in tema di reati stradali, si pensi, ad esempio, al lavoro di pubblica utilità come obbligo dell’imputato che, a seguito di opposizione a decreto penale, abbia chiesto la sospensione del procedimento con la messa alla prova ai sensi dell’articolo 168 bis c.p. introdotto dalla L. 67/2014; oppure, come lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve ex art. 56 bis della L. 689/1981, richiesto in fase di opposizione a decreto penale qualora fossero già state esaurite le possibilità alternative.
I benefici ai quali si accede con lo svolgimento dei l.p.u. sono molteplici, sia per il condannato che per la collettività: per il primo, oltre ad essere uno strumento di giustizia riparativa, può portare alla riduzione della pena detentiva, nonché alla riduzione o alla revoca di sanzioni amministrative e, all’esito dei lavori positivamente svolti, all’estinzione del reato; per la comunità, invece, risulta essere un valido supporto alle attività sociali, la tutela del patrimonio pubblico e la riduzione della popolazione carceraria.
I REATI PREVISTI AGLI ARTICOLI 186 E 187 C.D.S
Casi di competenza del Tribunale in cui l’imputato chiede o non si oppone alla sanzione dei lavori di pubblica utilità
L’articolo 186 del Codice della strada (D.lgs. n. 285 del 1992), in materia di guida in stato di ebbrezza, come modificato dall’art. 33 L. 29 luglio 2010, nr. 120, al comma 9 bis stabilisce che la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, secondo le modalità elencate nel paragrafo precedente e, seppur, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale.
Esistono alcune limitazioni: il lavoro di pubblica utilità non può essere disposto quando il conducente in stato di ebbrezza ha provocato un incidente stradale e se l’imputato ha già una volta goduto della sostituzione della pena in l.p.u.; in deroga a quanto previsto all’articolo 54 D.Lgs. 274 del 2000, deve avere una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria, ragguagliando 250 euro a un giorno di l.p.u.; ai fini del computo della pena, inoltre, un giorno di lavoro di pubblica utilità corrisponde a due ore di lavoro.
In caso di svolgimento positivo dei lavori, il giudice dichiara estinto il reato, riduce alla metà il periodo di sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato (n.b. il sequestro può essere disposto solo se l’imputato è anche il proprietario dell’auto fermata).
Se, al contrario, il condannato viola gli obblighi connessi allo svolgimento dei lavori, il giudice, tenuto conto dell’entità e delle circostanze della violazione, revoca e la ripristina la pena originaria.
L’articolo 187 del Codice della strada (D.lgs. n. 285 del 1992), in materia di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, come modificato dall’art. 33 L. 29 luglio 2010, nr. 120, al comma 8 bis reca norme uguali a quelle dell’articolo 186 comma 9 bis, salvo aggiungere che l’imputato tossicodipendente deve, inoltre, partecipare ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo come definito agli artt. 121 e 122 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Nella ipotesi dell’articolo 186 comma 2 lettera b) ovvero in caso di tasso alcolemico accertato superiore a 0,8 g/l e sino a 1,5 g/l, il procedimento viene di regola definito mediante decreto penale.
L’imputato potrà optare per tre scelte: la prima consiste nell’attendere la notifica del decreto penale di condanna che indicherà la misura della pena dell’arresto e della ammenda e chiedere la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità entro e non oltre i quindici giorni dalla notifica del decreto, presentando la domanda di sostituzione e comunicando l’Ente e relativa disponibilità di quest’ultimo ove svolgerà i lavori.
In alternativa, l’istanza di conversione in lavori di pubblica utilità può essere avanzata direttamente al Pubblico Ministero in fase di indagine, indicando l’ente individuato e la relativa disponibilità nonché la volontà a non opporsi in caso di emissione di decreto penale di condanna.
Infine, qualora non si ritenesse la pena irrogata congrua, si potrà, mediante opposizione a decreto penale, fare richiesta di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. e, nell’accordo, eseguire già la conversione in l.p.u. della pena.
L’interessato dovrà iniziare i lavori entro tre mesi dall’intervenuta esecutività del decreto, termine oltre il quale si riterrà integrata la violazione degli obblighi connessi al lavoro con conseguente revoca della pena sostitutiva e ripristino di quella originaria, a norma dell’articolo 186 comma 9 bis C.d.S.
L’Ente dovrà necessariamente essere individuato consultando l’elenco degli Enti convenzionati reperibile sul sito del Tribunale competente.
Anche nell’ipotesi di cui all’articolo 186 comma 2 lett. c), ovvero in caso di tasso alcolemico accertato superiore a 1,5 g/l, valgono le considerazioni sopra indicate.
Se, in entrambe le violazioni indicate, viene notificato un decreto di citazione a giudizio, sarà opportuno valutare eventuali richieste di riti alternativi nell’ambito dei quali richiedere la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità.
Analoghe considerazioni devono poi svolgersi anche nelle ipotesi di cui all’articolo 187 del C.d.S.
Il Comitato Scientifico
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