- Mancata trasmissione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche al Tribunale del Riesame, conseguenze.
Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 10742/2026, 4/18 marzo 2026, ha ribadito, condividendolo, l’orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale la mancata trasmissione al tribunale del riesame dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche non inviati in precedenza al GIP non determina la perdita di efficacia della misura ma, eventualmente, solo l’inutilizzabilità degli esiti delle operazioni di captazione, qualora i decreti siano stati adottati fuori dei casi consentiti dalla legge o in violazione delle disposizioni previste dagli artt. 267 e 268, commi primo e terzo, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 19101 del 07/03/2013, Rv. 255117 – 01; Sez. 1, n. 7350 del 28/01/2008, Rv. 239139 – 01).
Il collegio ha peraltro osservato che la mancata allegazione, da parte del PM, dei relativi decreti autorizzativi non solo non determina l’inefficacia della misura ex art. 309, comma 10, cod. proc. pen., ma neppure l’inutilizzabilità delle captazioni, che consegue, invece, alla loro eventuale mancata acquisizione a garanzia del diritto di difesa della parte che ne abbia fatto richiesta ai fini del controllo circa la loro sussistenza e legittima adozione. (Sez. 4, n. 26297 del 15/05/2024, Rv. 286817 – 01).
- Giudizio abbreviato ed inutilizzabilità delle informazioni confidenziali favorevoli all’imputato.
Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 1322/2026; in tema di giudizio abbreviato, ha ricordato che è inutilizzabile il contenuto delle informazioni rese da una fonte confidenziale alla polizia giudiziaria, anche se favorevoli all’imputato, salvo che il confidente sia stato assunto a sommarie informazioni, in quanto l’art.203 cod. proc. pen. prevede una ipotesi di inutilizzabilità assoluta, sottratta alla disponibilità delle parti.
- Riforma in peius della sentenza di condanna a seguito di appello del P.M.: non occorre rinnovare l’istruzione dibattimentale ove riguardi soltanto elementi circostanziali del reato.
Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 871/2026, 21 novembre 2025/9 gennaio 2026, ha chiarito che il giudice di appello che, a seguito di impugnazione del pubblico ministero, intenda riformare la sentenza di condanna limitatamente alla configurabilità degli elementi circostanziali del reato, sulla base di una diversa valutazione del materiale probatorio, non è tenuto alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.
Nel caso di specie il collegio di legittimità ha avallato la decisione del giudice di appello che, in riforma della dichiarazioni rese dall’imputato, ha riconosciuto l’aggravante di cui all’art. 577, comma secondo, cod. pen. ed escluso le attenuanti generiche concesse, senza rinnovare l’istruttoria.
- M. ed omesso tempestivo deposito della lista testi: il Giudice può esercitare un potere sostitutivo o integrativo?
Cassazione penale, Sez. 6 ^, sentenza numero 11364 del 26 marzo 2026: potere di integrazione probatoria del giudicante.La difesa lamentava che il Giudice di primo grado si sia avvalso del potere sussidiario di cui all’art. 507 cod. proc. pen. che, però, secondo la giurisprudenza di legittimità, avrebbe potuto essere solo integrativo e sussidiario, mai del tutto sostitutivo dei poteri delle parti (Sez. 1, n. 8566 del 08/06/2000, Fiderno, Rv. 216595).La cassazione ha replicato che il potere del giudice di assumere d’ufficio nuovi mezzi di prova a norma dell’art. 507, cod. proc. pen., può essere esercitato anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e da cui sono decadute per omesso tempestivo deposito della lista testi, ove sussista il requisito della loro assoluta necessità (Sez. 4, n. 22033 del 12/04/2018, Militello, Rv. 273267).Sul punto è appena il caso di precisare che il potere di integrazione probatoria è infatti funzionale a garantire il controllo giudiziale sull’esercizio dell’azione penale e sul suo sviluppo processuale, ovvero sulla completezza del compendio probatorio su cui deve fondarsi la decisione (Sez. 2, n. 46147 del 10/10/2019, Janmoune, Rv. 277591), peraltro correlato al contenuto della contestazione e del tutto al di fuori da una prospettiva di verifica di tipo meramente esplorativo.Proprio in tale ottica si comprende invece il precedente richiamato nel ricorso (Sez. 1, n. 8566 del 08/06/2000, Fiderno, cit.), in cui la Suprema Corte dichiarò inammissibile il ricorso del pubblico ministero che aveva contestato l’assoluzione dell’imputato, per non avere il giudice – a fronte di un capo d’imputazione formulato in modo generico – disposto d’ufficio l’individuazione e la citazione di testi i quali potessero chiarire quale specifica condotta negligente fosse ascrivibile all’imputato medesimo.
- Liberazione anticipata e pena sostitutiva
Cassazione penale sez. 1^, sentenza numero 11975 depositata il 30 marzo 2026: la liberazione ex art. 54 ordinamento penitenziario può essere concessa anche ai condannati alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.
Una significativa apertura interpretativa, che era stata già espressa dalla medesima sezione con la sentenza numero 26963/2025 e 10302 depositata il 13 marzo 2025 che aveva indicato che l’istituto della liberazione anticipata , di cui all’articolo 54 L. 354/75, in forza del combinato disposto di cui agli articoli 57 e 76 legge 689 del 1981, 47 comma 12-bis e 54 ordinamento penitenziario, è applicabile alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità
La competenza funzionale a decidere è del Magistrato di Sorveglianza ai sensi dell’articolo 69-bis comma 4 della Legge 26 luglio 1975 numero 354.
Il principio di diritto espresso:
Pur non trattandosi di pena detentiva, il lavoro di pubblica utilità condivide con altre misure alternative (es. affidamento in prova) finalità rieducative e risocializzanti, tali da giustificare l’estensione del beneficio.
Rilevanza pratica:
Questa pronuncia rafforza il principio di equità tra misure detentive e alternative, e promuove una lettura costituzionalmente orientata del sistema sanzionatorio, valorizzando la funzione rieducativa della pena ex art. 27 Cost.
- Costituzione di parte civile telematica o cartacea?
Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza numero 4224/2026; la costituzione di parte civile, a far data dall’1 gennaio 2025, dev’essere effettuata con modalità telematiche, antecedentemente all’udienza, ex art. 111-bis cod. proc. pen., potendo avvenire mediante deposito in forma cartacea (cd. analogica), a norma dell’art. 78 cod. proc. pen., se la relativa dichiarazione è presentata direttamente in udienza.
Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto non abnorme il provvedimento di esclusione della parte civile, costituitasi in udienza con documentazione allegata in fotocopia e con il successivo e, pertanto, tardivo deposito in cancelleria degli originali.
L’art. 111-bis cod. proc. pen., inserito dall’art. 6, comma 1, d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 e in vigore dall’1.1.2025, ha introdotto il deposito telematico obbligatorio degli atti del processo penale.Esso prevede, testualmente, al primo comma: “Salvo quanto previsto dall’articolo 175 bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici”.
Il terzo comma contiene una deroga a tale disciplina, prevedendo che “la disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica.”
La premessa è, quindi, che, con riguardo ai giudizi dinanzi al tribunale ordinario, dal 1 gennaio 2025 è obbligatorio depositare la costituzione di parte civile con modalità telematiche.
La costituzione di parte civile può avvenire, tuttavia, anche ai sensi dell’art. 78 cod. proc. pen., che, nel disciplinarne le modalità nel processo penale, prevede, al primo comma, che la costituzione di parte civile, ovvero la dichiarazione con cui il danneggiato da un reato chiede di essere parte nel processo per ottenere il risarcimento del danno, deve essere “depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza”.
Come già evidenziato in sede di legittimità, la cd. riforma Cartabia non ha introdotto modifiche alla disciplina dell’attività di udienza, ovvero di quelle attività che, appunto, vengono compiute nell’udienza, tra cui non può non farsi rientrare, alla luce dell’espressa previsione dell’art. 78 cod. proc. pen., la costituzione di parte civile.
Peraltro, l’art. 111-bis, comma 3, cod. proc. pen. ha già previsto una deroga alla regola (oramai generale) del deposito telematico obbligatorio, ossia nelle ipotesi in cui la “natura” dell’atto o del documento o “specifiche esigenze processuali” non consentano l’acquisizione informatica.
È in tale categoria che può farsi rientrare anche il deposito di “atti” – quali costituzione di parte civile, comparsa conclusionale, nomina, procura speciale, etc. – che, per loro natura o, appunto, per specifiche esigenze processuali, deve essere effettuata in udienza.
Rientrano in queste eccezioni tutte le ipotesi in cui il codice di rito disciplini la produzione di documenti in udienza e, prima fra tutte, la dichiarazione di costituzione di parte civile ove tale costituzione venga effettuata con la modalità alternativa – rispetto a quella tramite portale telematico – del deposito della relativa dichiarazione e della nomina/procura speciale direttamente in udienza.
In definitiva, l’obbligo di deposito telematico di cui all’art. 111-bis cod. proc. pen. deve intendersi riferito solo ai casi di costituzione anticipata, in quanto, nel corso delle udienze in camera di consiglio e dibattimentali, è sempre ammesso il deposito, in forma cartacea, di atti, memorie o documenti difensivi (in termini, in motivazione, Sez. 5, n. 24708 del 2025, cit.).
- Esecuzione – sospensione dell’ordine dì esecuzione
Cass. Sez. 1^ sentenza 16363/2026
In tema di sospensione dell’ordine di esecuzione di pene detentive brevi, ha ricordato che l’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. non introduce alcuna decadenza per la proposizione dell’istanza volta ad ottenere la concessione di una misura alternativa, sicché il deposito della stessa oltre il termine di trenta giorni, previsto dalla disposizione appena indicata, comporta solo l’eventuale inizio dell’esecuzione, ma non preclude l’esame nel merito della richiesta.
- Opposizione a decreto penale di condanna – oblazione – rigetto
Cass. Sez. 4^ sentenza n. 14390/2026
La Cassazione ha ribadito che è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, a seguito di opposizione al decreto penale con richiesta di ammissione all’oblazione, dichiara esecutivo il decreto opposto in ragione dell’impossibilità di ammettere all’oblazione l’imputato, privando quest’ultimo della possibilità di rimettere in discussione, nel contraddittorio delle parti, la sua responsabilità.
Deve quindi ritenersi che il rigetto della domanda di oblazione non comporti l’inammissibilità dell’opposizione e non consenta la dichiarazione di esecutività del decreto penale di condanna. La Suprema Corte ha altresì precisato che a norma dell’art. 162-bis, quinto comma, cod. pen., la domanda di oblazione può essere riproposta fino all’inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado, facoltà di cui l’imputato con la dichiarazione di esecutività del decreto penale viene privato. Ne consegue che il decreto penale per effetto dell’opposizione è ormai privo di una qualunque efficacia preclusiva, essendo destinato a essere revocato e sostituito da una nuova pronuncia giudiziale.
Guida in stato di ebbrezza – map – autoveicolo sequestrato
Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 25148/2026, 1/3 luglio 2026
La Corte di Cassazione ha affermato che la sentenza di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza pronunciata ai sensi dell’art. 464-septies cod. proc. pen., a seguito di esito positivo della messa alla prova, deve essere assimilata a una sentenza di proscioglimento ovvero di non luogo a procedere, con il conseguente obbligo per il giudice di disporre la restituzione all’avente diritto della vettura sequestratagli, non ricorrendo un caso di confisca obbligatoria.
Guida dopo assunzioni sostanza stupefacenti
Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 16642/2026
La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 16642/2026, in tema di guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, ha stabilito che la formulazione della norma incriminatrice, secondo l’interpretazione offertane dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 10 del 2026, impone di ritenere penalmente rilevante la sola condotta concretamente idonea a creare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale, sicché è necessario valutare, in base ad elementi oggettivi e scientificamente significativi, la tipologia e la quantità delle tracce dell’assunzione di droga, le modalità della guida, la dinamica dell’eventuale sinistro e i dati clinici, verificando, alla stregua di criteri scientifici, se l’assunzione della sostanza sia idonea a incidere sulle normali capacità di guida di un soggetto medio.
Illecita detenzione sostanze stupefacenti e confisca denaro
Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 24845/2026, 18 giugno/2 luglio 2026,
La Corte di cassazione ha ribadito che, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell’imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all’art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall’art. 85 bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Il Comitato Scientifico
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