22 Luglio 2026

LA COSTITIZIONE DI PARTE CIVILE: DOPO IL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150 (RIFORMA CARTABIA) E ALLA LUCE DELLA PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE A SEZIONI UNITE N. 38481/23

Premessa:

Il reato, oltre ad offendere o mettere in pericolo il bene giuridico protetto dalla norma penale sostanziale, obbliga l’autore alle restituzioni e al risarcimento del danno, come previsto dall’art. 185 c.p. Un’unica condotta, quella costituente reato, presenta dunque una duplice sfera di illiceità, penale e civile, che, per ragioni di economia dei giudizi e per evitare possibili giudicati contrastanti, si prevede possa essere valutata unitariamente dal giudice penale.

Nel nostro sistema processuale non è consentita la costituzione di parte civile in forma orale, essendo il danneggiato necessariamente chiamato ad esprimere la volontà di agire dinnanzi al giudice penale con un “atto scritto”, rispettoso dei requisiti stabiliti ex lege a pena di inammissibilità dell’atto stesso.

Il codice di procedura penale nella Parte Prima, Libro I, Titolo V, prevede infatti tutta una serie di disposizioni che vanno a comporre il corretto tracciato in base al quale impostare l’atto dichiarativo della volontà di costituirsi parte all’interno del processo penale per chiedere ed ottenere il risarcimento di un determinato danno in conseguenza di una fattispecie di reato contestata all’imputato.

Riferimenti normativi principali: artt. 74 c.p.p. (legittimazione all’azione civile) – 75 c.p.p. (rapporti tra azione civile e azione penale) – 76 c.p.p. (costituzione di parte civile) – 77 c.p.p. (capacità processuale della parte civile) – 78 c.p.p. (formalità della costituzione di parte civile) – 79 c.p.p. (termine per la costituzione di parte civile) – 80 c.p.p. (richiesta di esclusione della parte civile) – 81 c.p.p. (esclusione d’ufficio della parte civile) – 82 c.p.p. (revoca della costituzione di parte civile) – 88 c.p.p. (effetti dell’ammissione o dell’esclusione della parte civile) – 573 c.p.p. (impugnazione per i soli interessi civili) – artt. 100 – 122 c.p.

  • Chi è legittimato all’azione civile?

La dichiarazione di costituzione di parte civile, ai sensi dell’art. 74 c.p.p., consente al danneggiato dal reato (o ai suoi successori universali) di esercitare l’azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 185 c.p. nel processo penale nei confronti dell’imputato e del responsabile civile.

Con tale disposizione, il legislatore, conformemente a quanto previsto dall’art. 2059 c.c., ha introdotto la possibilità di esercitare l’azione civile nel processo penale per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.

In ossequio ai principi del diritto civile, per poter esercitare l’azione civile all’interno del processo penale è comunque necessaria la capacità processuale con la conseguenza che chi non possiede la capacità d’agire dovrà necessariamente farsi rappresentare o assistere dall’esercente la responsabilità genitoriale, dal tutore, dal curatore o dall’amministratore di sostegno (ai sensi dell’art. 77 c.p.p. “le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono costituirsi parte civile se non sono rappresentate, autorizzate o assistite nelle forme prescritte per l’esercizio delle azioni civili”).

In mancanza di un soggetto titolare del potere di rappresentanza o assistenza alla persona priva della capacità di agire, il pubblico ministero, la persona che deve essere rappresentata o assistita e i suoi prossimi congiunti possono chiedere al giudice penale di nominare un curatore speciale, ai sensi degli artt. 77 co. 2 e 78 c.p.p.

Il giudice penale provvede alla nomina con decreto, eventualmente dopo aver assunto le opportune informazioni e sentite, se possibile, le persone interessate, mentre, nei casi di assoluta urgenza, l’azione civile può essere esercitata, nell’interesse del danneggiato incapace (per infermità di mente o per minore età) dallo stesso pubblico ministero, finché non subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l’assistenza ovvero il curatore speciale.

La giurisprudenza ha precisato che la sopravvenuta perdita della capacità di stare in giudizio della parte civile “non determina la caducazione degli atti legittimamente compiuti prima di tale evento, ma comporta solo che il processo prosegue nei confronti del soggetto legittimato in vece dell’incapace (nella specie, il tutore), il quale, a tal fine, assume la veste di parte mediante la sua costituzione, che non integra un “nuovo” atto di costituzione di parte civile” (Corte di Cassazione, Sez. V, sentenza n. 474 del 08.01.2015).

La legittimazione alla costituzione di parte civile (legitimatio ad causam) non riguarda solo le persone fisiche, ma anche enti o associazioni dotati o privi di personalità giuridica che abbiano subito un danno dal reato.

La giurisprudenza, ad esempio, ha riconosciuto la legittimazione a costituirsi parte civile all’Università “in relazione alla condotta illecita (nella specie, violenza sessuale) di un dipendente, posta in essere in occasione dello svolgimento delle proprie mansioni e nei confronti di altri dipendenti, a loro volta intenti all’assolvimento dei propri compiti, essendo tale condotta idonea, qualora abbia avuto risonanza pubblica, ad arrecare un danno all’immagine ed alla credibilità dell’ente, determinato dal discredito e dal sentimento di sfiducia derivante dalla consumazione di reati da parte di pubblici dipendenti in danno di altri all’interno dell’ente stesso” (Corte di Cassazione, Sez. III Pen., sentenza n. 38837 del 04.08.2017) e all’Associazione Nazionale Partigiani Italiani (ANPI) “per il risarcimento dei danni derivanti da crimini di guerra commessi durante la seconda guerra mondiale (…) anche se costituita in epoca successiva ai fatti di reato, in applicazione dell’art. 74 c.p.p., che attribuisce l’azione civile al soggetto al quale il reato ha arrecato danni nonché ai suoi successori universali, posto che l’ANPI, per statuto, si pone in linea di continuità per successione con i gruppi e le formazioni partigiane” (Corte di Cassazione, Sez. I Pen., sentenza n. 23288 del 04.06.2014).

Va aggiunto che ai successori universali del danneggiato sono assimilati i conviventi more uxorio (art. 90, comma 3 c.p.p.), e una serie di soggetti che trovano legittimazione in apposite disposizioni di leggi speciali.

Deve escludersi la possibilità di costituzione di parte civile nei giudizi per responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato, di cui alla legge 231 del 2001, tenuto conto che gli enti possono esclusivamente essere citati come responsabili civili, stante la natura non penale della loro responsabilità.

Ai sensi dell’art. 76 c.p.p., l’azione civile si esercita nel processo penale, anche a mezzo di procuratore speciale (munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal difensore o da altra persona abilitata, ai sensi dell’art. 100 c.p.p.), mediante la costituzione di parte civile che dispiega i suoi effetti in ogni stato e grado del processo, con la conseguenza che la persona danneggiata dal reato, una volta costituitasi parte civile, può partecipare al processo in tutti i suoi gradi, compreso l’eventuale giudizio di rinvio, senza doversi di volta in volta costituire nuovamente (principio di immanenza della costituzione di parte civile).

In forza di tale principio, in caso di intervento nel processo di un nuovo difensore della parte civile, non si rende necessario il deposito di un nuovo atto di costituzione in giudizio, bensì occorre unicamente il rilascio di una nuova procura speciale ai sensi dell’art. 100 c.p.p. al difensore successivamente nominato (Cass., Sez. I, n. 28293 del 12.04.2023; Cass., Sez. V, n. 3405 del 07.10.2020).

Anche di recente, la Suprema Corte ha confermato tale principio in Cass., Sez. V, n. 40409 del 29.09.2025, precisando, tuttavia, che non è affetta da abnormità l’ordinanza del giudice di merito che, pur sbagliando, estrometta la parte civile dal processo per mancato deposito di un nuovo atto di costituzione in caso di intervento di un nuovo difensore.

  • Rapporti tra azione civile e azione penale

L’art. 75 c.p.p., non modificato dalla Riforma Cartabia, disciplina i rapporti tra l’azione civile e l’azione penale, precisando che, quando è stata esercitata nel processo civile, l’azione può comunque essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato.

Tuttavia, l’esercizio di tale facoltà comporta la rinuncia agli atti del giudizio civile, ai sensi dell’art. 306 c.p.c. e sarà lo stesso giudice penale a dover provvedere anche sulle spese del procedimento civile.

L’azione civile proseguirà, invece, in sede civile se non è stata trasferita nel processo penale, ai sensi del primo comma dell’art. 75 c.p.p., ovvero se è stata promossa quando non è più ammessa la costituzione di parte civile nel giudizio penale. Infine, se l’azione è proposta in sede civile nei confronti dell’imputato, dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile rimane sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, ossia sino al passaggio in giudicato della sentenza penale, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.

Sul punto, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 354 del 22.10.1996 ha però dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 75 co. 3 c.p.p. “nella parte in cui non prevede che la disciplina ivi contenuta non trovi applicazione nel caso di accertato impedimento fisico permanente che non permetta all’imputato di comparire all’udienza, ove questi non consenta che il dibattimento prosegua in sua assenza“.

Sulla base dell’art. 75 c.p.p. si possono tratteggiare alcuni principi che regolano l’esercizio dell’azione civile derivante da reato. In particolare:

  1. a) non è possibile esercitare contemporaneamente l’azione civile sia in sede civile che in sede penale;
  2. b) il soggetto legittimato ha facoltà di scegliere se esercitare l’azione civile in sede penale ovvero nell’apposita sede civile;
  3. c) l’azione civile, autonomamente iniziata, può essere trasferita nel processo penale fino a quando non sia stata pronunciata, in sede civile, sentenza di meritoanche non passata in giudicato;
  4. d) l’azione, se proposta in sede civile contro l’imputato dopo la costituzione di parte civile o dopo l’intervenuta sentenza penale di primo grado, comporta la sospensione del processo civile sino al passaggio in giudicato della sentenza penale, salvi i casi eccezionali previsti dalla legge.
  • L’esclusione della parte civile

L’esclusione della parte civile dal processo penale può essere richiesta, con istanza motivata (ad esempio, per la mancanza di legittimazione ad agire, il difetto di interesse ai sensi dell’art. 100 c.p.c., la tardività della costituzione, il difetto di capacità processuale e la mancanza di un danno per cui chiedere il risarcimento all’imputato o al responsabile civile…) dal pubblico ministero, dall’imputato e dal responsabile civile, ai sensi dell’art. 80 c.p.p. e, nel caso di costituzione di parte civile per l’udienza preliminare, la richiesta dev’essere proposta, a pena di decadenza non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nell’udienza preliminare, ai sensi dell’art. 420 c.p.p. o nel dibattimento, ai sensi dell’art. 484 c.p.p.

Se, invece, la costituzione avviene nel corso degli atti preliminari al dibattimento o introduttivi del dibattimento, la richiesta dev’essere proposta oralmente ai sensi dell’art. 491 co. 1 c.p.p. e, in ogni caso, il Giudice provvede senza ritardo con ordinanza.

L’esclusione della parte civile disposta dal Giudice nell’udienza preliminare non impedisce, comunque, una successiva costituzione fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall’articolo 484 c.p.p., dunque prima dell’inizio del dibattimento.

L’art. 81 c.p.p. disciplina l’esclusione d’ufficio della parte civile che può avvenire fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, qualora il giudice accerti che non esistono i requisiti per la costituzione di parte civile, anche quando la richiesta di esclusione è stata rigettata nella udienza preliminare.

Il giudice provvede con ordinanza non impugnabile, dal momento che l’esclusione della parte civile non preclude la possibilità di esercitare l’azione nell’apposita sede civile.

  • È possibile revocare la dichiarazione di costituzione di parte civile?

Ai sensi dell’art. 82 c.p.p. la costituzione di parte civile può essere revocata dalla parte stessa in ogni stato e grado del procedimento, con dichiarazione fatta personalmente o a mezzo di procuratore speciale, in udienza o con atto scritto depositato nella cancelleria del giudice procedente e notificato alle altre parti (revoca espressa).

La revoca non preclude il successivo esercizio dell’azione in sede civile, salvo che la rinuncia alla costituzione si associ alla rinuncia al conseguimento del danno.

L’art. 82 c.p.p. contempla anche la possibilità di una revoca tacita della costituzione di parte civile che si verifica quando la parte civile non rassegna le proprie conclusioni scritte al momento della discussione finale in primo grado, ai sensi dell’art. 523 c.p.p. ovvero in caso di attivazione dell’azione in sede civile.

In caso di revoca della costituzione di parte civile, è ovviamente preclusa al giudice penale la possibilità di conoscere delle spese e dei danni che l’intervento della parte civile ha cagionato all’imputato e al responsabile civile.

Analisi degli articoli interessati dalla Riforma Cartabia

Il D.lgs 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. Riforma Cartabia) ha introdotto rilevanti modifiche sulla disciplina, fissando nuovi termini per la costituzione e più rigorose formalità in punto di redazione dell’atto, a pena di inammissibilità. (qui di seguito, con il grassetto, vengono evidenziate le modifiche apportate dalla “Riforma Cartabia” al testo delle disposizioni normative novellate).

Art. 78 c.p.p.

  1. La dichiarazione di costituzione di parte civile è depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza e deve contenere, a pena di inammissibilità:
  2. a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell’associazione o dell’ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante;
  3. b) le generalità dell’imputato nei cui confronti viene esercitata l’azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo [66 c.p.p.];
  4. c) il nome e il cognome del difensore e l’indicazione della procura [100 c.p.p.];
  5. d) l’esposizione delle ragioni che giustificano la domanda agli effetti civili [163 n. 4 c.p.c.];
  6. e) la sottoscrizione del difensore.

1-bis. Il difensore cui sia stata conferita la procura speciale ai sensi dell’articolo 100, nonché la procura per la costituzione di parte civile a norma dell’articolo 122, se in questa non risulta la volontà contraria della parte interessata, può conferire al proprio sostituto, con atto scritto, il potere di sottoscrivere e depositare l’atto di costituzione[1].

  1. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione deve essere notificata, a cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione [85 c.p.p.].
  2. Se la procura non è apposta in calce o a margine della dichiarazione di parte civile, ed è conferita nelle altre forme previste dall’articolo 100, commi 1 e 2, essa è depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione della parte civile.

La “Riforma Cartabia” ha, quindi, precisato, rispetto alla formulazione previgente dell’art. 78 c.p.p., che l’atto di costituzione di parte civile deve indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni che giustificano la domanda agli effetti civili, segnatamente i fatti e gli elementi posti a fondamento della pretesa risarcitoria (causa petendi) e l’oggetto della domanda, ossia il danno, nelle sue diverse declinazioni, di cui si chiede il risarcimento, mediante restituzioni, in forma specifica o, più spesso, per equivalente (petitum).

Il testo normativo vigente, così come formulato dal legislatore, ha generato non poche questioni interpretative sulle quali si è pronunciata anche la Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza del 25 maggio 2023, n. 38481.

Con questa importante pronuncia, prendendo le mosse da una questione sorta in ordine all’impugnazione delle sentenze di primo grado per i soli interessi civili alla luce dell’introduzione della novella dell’art. 573 comma 1 bis c.p.p., la Cassazione ha avuto modo di esaminare e soffermarsi anche sul requisito di ammissibilità dell’atto di costituzione di parte civile, nel processo penale di primo grado, di cui alla lettera d) del primo comma dell’art. 78 c.p.p. trattandosi di due profili tra loro strettamente interconnessi.

Secondo la sentenza delle Sezioni Unite, ai fini dell’ammissibilità dell’atto di costituzione di parte civile nel processo penale (di primo grado) non è dunque più sufficiente, come invece accadeva, secondo la giurisprudenza costante, prima della riforma normativa del 2022, “ad integrare la causa petendi di cui all’art. 78, comma 1 lett. d), il mero richiamo al capo di imputazione descrittivo del fatto allorquando il nesso tra il reato contestato e la pretesa risarcitoria azionata risultasse con immediatezza (…), a fronte della nuova disciplina ciò non può più bastare. Sarà infatti necessaria una precisa determinazione della causa petendi similmente alle forme prescritte per la domanda proposta nel giudizio civile”.

Prosegue la pronuncia: “cosicché, ai fini dell’ammissibilità della costituzione, non sarà più sufficiente “fare riferimento all’avvenuta commissione di un reato bensì sarà necessario richiamare le ragioni in forza delle quali si pretende che dal reato siano scaturite conseguenze pregiudizievoli nonché il titolo che legittima a far valere la pretesa” (Sez. 2, n. 8723 del 07.05.1996, Schiavo, Rv. 205872-01). In altre parole, dunque, sarà necessario che le ragioni della domanda vengano illustrate secondo gli stilemi dell’atto di citazione nel processo civile, ovvero, secondo quanto prevede oggi l’art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c. con “l’esposizione in modo chiaro e specifico” delle stesse […] Non, dunque, in un mero “aggiustamento cosmetico” si è risolta la specificazione inserita nell’art. 78 cit., bensì nella necessaria proiezione, sul piano della domanda di parte civile, della mutata regolamentazione della impugnazione della sentenza agli effetti civili.”

Sul piano pratico:

ai fini dell’ammissibilità dell’atto di costituzione di parte civile non è più sufficiente fare riferimento all’avvenuta commissione di un reato, bensì è necessario:

  • indicare in maniera precisa le ragioni che supportano la domanda risarcitoria anche in un’ottica civilistica – specificando i fatti materiali ed indicando anche gli elementi in diritto su cui si fonda la pretesa risarcitoria;
  • descrivere in maniera dettagliata e analitica le ragioni sulla base delle quali si ritiene che dal fatto illecito (costituente reato) siano derivate conseguenze pregiudizievoli nonché il titolo che legittima, da un punto di vista giuridico, la pretesa risarcitoria (causa petendi);
  • indicare il nesso di causalità tra la condotta ascritta all’imputato (costituente reato) e i danni conseguenti;
  • precisare la natura del danno nelle sue diverse declinazioni:

 danno non patrimoniale – (art. 2059 c.c.), detto anche danno morale, rappresentato dalle sofferenze psichiche patite in conseguenza della commissione del reato;

 danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) con la sua quantificazione in termini economici espresso nelle forme del danno emergente, ossia della perdita, distruzione o danneggiamento di un bene facente parte del patrimonio del soggetto, e del lucro cessante, inteso come mancato guadagno, perdita di un vantaggio economico;

  • è consigliabile pertanto, laddove sia possibile, indicare l’esatto ammontare delle voci di danno (ad esempio, spese mediche sostenute, giorni di lavoro perduti, invalidità permanente e temporanea …) ovvero, in caso di impossibilità di determinare il preciso ammontare del danno, indicare un importo prossimo a quello dovuto o, comunque, rimesso alla valutazione equitativa del Giudice (a tal fine, può essere opportuno indicare, nell’atto di costituzione, “clausole di salvaguardia” come “condannare l’imputato alla liquidazione di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, quantificati in XXX euro o diversa somma, anche superiore, che sarà accertata nel corso del processo o determinata in via equitativa dal Giudice”).

Ciò premesso, si deve comunque osservare che, se l’atto di costituzione di parte civile deve fare riferimento ai principi civilistici relativi all’atto di citazione in giudizio (di cui all’art. 163 c.p.c. richiamato dalla sentenza delle Sezioni Unite sopra citato), è altrettanto vero che numerose sentenze della Corte di Cassazione Sez. Civili stabiliscono che l’attore (ossia, la parte civile) ha esclusivamente l’onere di descrivere il danno subito, senza essere tenuto, però, necessariamente a quantificarlo:

Cass. Civ., n. 9249/2015: «chi domanda il risarcimento del danno ha l’onere, a pena di nullità della citazione, di descrivere il danno, non certo di quantificarlo. La quantificazione del danno da parte dell’attore è deduzione utile ma non necessaria, ai fini della validità dell’atto di citazione. Quel che unicamente rileva è che sia descritto l’ubi consistam del danno»

Cass. civ., n. 26873/2017: “l’onere di quantificazione della domanda è da ritenere assolto anche con la indicazione dei soli titoli cui si fonda la pretesa: una volta che il convenuto è posto in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese, resta irrilevante la mancanza di un’originaria quantificazione monetaria delle pretese costituenti l’oggetto della domanda, anche in considerazione dei poteri spettanti al giudice in ordine alla individuazione dei criteri in base ai quali effettuare la liquidazione dei crediti fatti valere.”

 Cass. Civ., ordinanza n. 22371/2017: “l’onere di determinazione dell’oggetto della domanda è validamente assolto anche quando l’attore ometta di indicare esattamente la somma pretesa dal convenuto, a condizione che abbia però indicato i titoli posti a fondamento della propria pretesa, ponendo in tal modo il convenuto in condizione di formulare le proprie difese»

Con una recente pronuncia (Cass. Pen., sez. III, sentenza n. 107/2026), la Suprema Corte ha ribadito l’ammissibilità della costituzione di parte civile dei prossimi congiunti di minore vittima di delitti sessuali, anche a seguito della modifica apportata all’art. 78, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. dall’art. 5 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

In particolare, la Corte ha ribadito che nell’atto di costituzione di parte civile devono essere evidenziate, ai fini del requisito dell’indicazione delle ragioni giustificative della domanda “agli effetti civili”, quantomeno le contestazioni formulate nel capo di imputazione, il rapporto con la persona offesa e il danno psico-esistenziale subito dal nucleo familiare in conseguenza del reato.

Art. 79 c.p.p.

  1. La costituzione di parte civile può avvenire per l’udienza preliminare, prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, o, quando manca l’udienza preliminare, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall’articolo 484 o dall’articolo 554-bis, comma 2.
  2. I termini previsti dal comma 1 sono stabiliti a pena di decadenza.
  3. Quando la costituzione di parte civile è consentita fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall’articolo 484, se la stessa avviene dopo la scadenza del termine previsto dall’articolo 468 comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.

La costituzione di parte civile può essere effettuata soltanto dopo l’esercizio dell’azione penale, quindi solo nella cd. fase processuale (termine iniziale).

La Riforma ha inciso sui termini di costituzione introducendo ulteriori sbarramenti temporali. La costituzione deve avvenire, entro un termine perentorio, a pena di decadenza:

  • nei processi con udienza preliminare, entro il compimento degli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti (ex art. 420 c.p.p.);
  • nei processi in cui non è prevista l’udienza preliminare (es. immediato), entro il termine di accertamento della regolare costituzione delle parti (art. 484);
  • nei processi con citazione diretta a giudizio presso il giudice monocratico, entro il termine di accertamento della regolare costituzione delle parti in udienza predibattimentale (art. 554 bis, comma 2).

Se la costituzione non è tempestiva è pertanto inammissibile.

La Riforma introduce un’altra importante novità nei procedimenti in cui non è prevista udienza preliminare o predibattimentale:

quando la costituzione di parte civile è consentita fino all’accertamento della regolare costituzione delle parti  (art. 484 c.p.p.), se la costituzione avviene dopo la scadenza per il deposito delle liste testimoniali (almeno sette giorni liberi prima della data fissata per l’udienza dibattimentale, ai sensi dell’art. 468, comma 1 c.p.p.), la parte civile perde la facoltà di presentarle.

È bene sottolineare che:

– qualora il superamento dei termini non sia imputabile alla condotta della parte costituitasi solo all’udienza dibattimentale, ad essa è consentito avvalersi della richiesta di acquisizione delle prove ex art. 493, comma 2, regola, questa, che prevale rispetto alla decadenza sancita dall’art. 79, comma 3. (Cass. Pen., Sez. VI, 3 marzo 1997, p.m. in c. Burlin, in CED n. 208200; Cass. Pen., Sez. IV, 18 febbraio 1994, Quattromini, in Giust. Pen., 1994, III, p. 105);

– rientra comunque tra i poteri del giudice assumere d’ufficio i mezzi di prova che, sia pure intempestivamente, sono stati indicati dalla parte civile, nonché disporre d’ufficio l’assunzione di prove ai sensi dell’art. 507 c.p.p. (Cass. Pen., Sez. II, 5.02.25, n. 4769).

Inizio modulo

Fine modulo

  • Se la costituzione di parte civile avviene fuori udienza quali sono gli adempimenti da osservare?

– Deposito telematico dell’atto di costituzione di parte civile con relativa procura speciale sul portale del Ministero della Giustizia (PDP) che equivale al deposito nella cancelleria del giudice competente;

– successiva notifica dell’atto depositato alle altre parti processuali:

all’imputato al domicilio eletto o dichiarato, tramite Ufficiale Giudiziario o pec qualora abbia un domicilio digitale;

al difensore dell’imputato a mezzo posta elettronica certificata;

al pubblico ministero a mezzo pec agli indirizzi di posta elettronica certificata ufficiali risultanti dai pubblici elenchi, in via sussidiaria, in specifici casi, la notifica può avvenire mediante consegna di copia analogica dell’atto presso la segreteria del Pubblico Ministero e cioè con modalità cartacea[2];

-deposito in cancelleria – quindi al portale – dell’atto notificato (telematicamente o in maniera analogica), accompagnato dall’attestazione di conformità all’originale di quest’ultimo, se redatto in formato analogico, la relata, nonché la ricevuta di accettazione e consegna della PEC.

La costituzione produce effetto dal giorno in cui è effettuata la notificazione.

  • E’ ancora possibile il deposito analogico della costituzione di parte civile in udienza?

   Sul deposito analogico della costituzione di parte civile in udienza, si è, in un primo momento, espressa la Cassazione confermandone l’ammissibilità:

“L’inosservanza dell’art. 122, comma 2-bis, c.p.p., in merito alle modalità di deposito e firma della procura speciale, non è sanzionato né con la nullità né con l’inammissibilità e il disposto degli artt. 111-bis comma 4, e 111-ter, comma 3, c.p.p. consentono quantomeno fino al momento in cui il processo telematico non andrà completamente a regimeil deposito (purchè tempestivo) in forma analogica degli atti.” (Cass., Sez. II, 16.05.2025, sent. n. 18624).

Si registra poi una successiva pronuncia sempre di legittimità Cass., Sez V, 4.07.2025, sent. n. 24708 che è importante sottolineare per due profili.

Come la precedente sentenza, riconosce l’ammissibilità del deposito in forma cartacea della costituzione in udienza ma, nel caso specifico, ritiene anche accoglibile il ricorso -proposto dal difensore delle persone offese avverso il provvedimento del giudice di primo grado che aveva escluso la costituzione di parte civile poiché era stata presentata in modalità non telematica – ritenendo l’ordinanza del giudice affetta da abnormità (per un approfondimento sul punto si veda la nota dell’Unione delle Camere Penali Italiane Osservatorio Informatizzazione dell’11.07.25 “una decisione (ana)logica” a commento della sentenza in oggetto).

 

Occorre ribadire che la norma di riferimento è l’art.78 c.p.p. che prevede al primo comma che “la dichiarazione di costituzione di parte civile è depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza e deve contenere, a pena di inammissibilità…

Più di recente, con la sentenza n. 4224/2026, la Corte di Cassazione Sez. II, ha statuito che, a far data dal 01.01.2025, la costituzione di parte civile dev’essere effettuata con modalità telematiche, prima dell’udienza, ai sensi dell’art. 111 bis c.p.p., mentre è ancora ammessa la costituzione “analogica” mediante deposito in forma cartacea solo se presentata direttamente in udienza, ai sensi dell’art. 78 c.p.p.

Sulla rifusione delle spese di costituzione di parte civile in caso di patteggiamento in udienza preliminare

 

  • In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, in caso di accordo perfezionatosi prima della costituzione di parte civile, quest’ultima è legittimata a costituirsi per l’udienza preliminare e, in caso affermativo, il giudice che delibera la sentenza deve liquidare le spese di costituzione di parte civile?

 

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 16403 del 19.04.2024, è intervenuta a ricomporre il contrasto tra gli orientamenti giurisprudenziali contrapposti venutisi a creare, stabilendo che in tema di patteggiamento nel corso dell’udienza preliminare, il danneggiato è legittimato a costituirsi parte civile in udienza preliminare anche laddove l’imputato abbia precedentemente depositato in cancelleria richiesta di applicazione pena sulla quale il pubblico ministero abbia già espresso il proprio consenso, ricavandosene che il giudice deve provvedere anche sulla liquidazione delle spese di costituzione.

Sul punto gli Ermellini chiariscono inoltre che la liquidazione non necessita di preventiva presentazione di un atto contenente le conclusioni di parte, posto che è esclusa la pronuncia da parte del giudice sull’azione civile, rendendosi necessaria la sola nota spese anche formalizzata come semplice domanda di refusione delle spese da parte del difensore con richiamo ai parametri tabellari o a criteri di equità.

Le Sezioni Unite precisano che la possibilità di costituirsi parte civile e di ottenere la liquidazione delle spese di costituzione riguarda esclusivamente l’ipotesi in cui l’accordo tra pubblico ministero e imputato sull’applicazione della pena intervenga nell’ambito dell’udienza preliminare, senza distinguere se l’accordo sia anteriore, concomitante o successivo alla costituzione ovvero se lo stesso sia già noto alla parte civile prima dell’udienza o se sia stato conosciuto solo in udienza, posto che la struttura dell’udienza preliminare presuppone, come primo, necessario, passaggio procedurale, la costituzione delle parti e, solo in seguito, l’ammissione dell’eventuale rito alternativo.

Le Sezioni Unite, infine, ribadiscono l’impossibilità di costituirsi parte civile quando la richiesta di applicazione della pena avviene non già nell’ambito dell’udienza preliminare, bensì in fase di indagini preliminari (ai sensi dell’art. 447 c.p.p.) ovvero nelle udienze fissate per valutare il “patteggiamento” richiesto in opposizione a decreto penale di condanna ovvero a seguito di decreto di giudizio immediato e, in tali casi, è conseguentemente illegittima la condanna dell’imputato al pagamento delle spese di costituzione sostenute dalla parte civile. 

  • Se l’atto di costituzione viene dichiarato inammissibile quali sono i rimedi? È previsto uno strumento di impugnazione?

 

La Cassazione ha avuto modo di chiare che “l’ordinanza di esclusione della parte civile, di regola non rientrante nel novero dei provvedimenti impugnabili, è suscettibile di ricorso per cassazione ove affetta da abnormità, perché caratterizzata da un contenuto di assoluta singolarità, tale da risultare “extra-vagante” rispetto al sistema processuale” (Cass., Sez V, N. 17697 del 9.04.2024, Oropallo, Rv 286364-01 – più recentemente la già richiamata Cass., Cass., Sez V, 4.07.2025, sent. n. 24708).

La Corte Cass., Sez. V, con la sentenza n. 40409 del 29.09.2025 ha ripercorso la definizione di “atto abnorme”, anche a fronte delle plurime pronunce della giurisprudenza, precisando che: “l’abnormità può essere di tipo “strutturale”, allorché l’atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale (carenza di potere in astratto), ovvero può riguardare l’aspetto “funzionale”, quando l’atto, pur non estraneo al sistema normativo, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite, determinando la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo (carenza di potere in concreto).”

L’ordinanza che dispone l’esclusione della parte civile è ritenuta, per giurisprudenza consolidata, un provvedimento non impugnabile ed il ricorso per Cassazione avverso tale atto è, di conseguenza, ammissibile soltanto in caso di abnormità del provvedimento stesso, tale da determinare una stasi del processo: “secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, l’ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile dal processo, al pari di quella di non ammissione della sua costituzione in giudizio, non è impugnabile mediante ricorso per cassazione, salva l’ipotesi in cui la stessa sia affetta da abnormità, presentando un contenuto talmente incongruo e singolare da risultare avulsa dall’intero ordinamento processuale (cfr., tra le tante, Sez. 4, n. 17697 del 09/04/2024, Oropallo, Rv. 286364; Sez. 6, n. 8942 del 17/01/2011, Mancini, Rv. 249727).

L’orientamento tiene conto di quanto affermato da Sez. U, n. 12 del 19/05/1999, Pediconi, per cui l’ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile è sempre e definitivamente inoppugnabile, mentre invece quella di inammissibilità o di rigetto della richiesta di esclusione è impugnabile, da parte dell’imputato, unitamente all’impugnazione della sentenza (Sez. 6, n. 2329 del 07/01/2015, C., Rv. 261860 – 01; Sez. 7, n. 10880 del 11/10/2012, dep. 2013, Restivo, Rv. 255150 – 01). Osservano le Sezioni Unite che il soggetto danneggiato, una volta estromesso dal processo, perde la qualità di parte e non è più legittimato ad impugnare l’eventuale sentenza assolutoria dell’imputato, che non contiene alcuna statuizione decisoria che lo riguardi in connessione con il provvedimento dibattimentale di esclusione, poiché questo non ha carattere meramente ordinatorio, ma chiude definitivamente il rapporto processuale civile davanti al giudice penale esaurendone gli effetti.”

La Suprema Corte chiarisce, quindi, che la ricorribilità avverso l’ordinanza di esclusione della parte civile dovrà essere valutata, volta per volta, in base alla fattispecie concreta al fine di rilevare se il provvedimento sia affetto o meno da abnormità, ossia l’unico vizio che ne consente l’impugnazione in Cassazione: “e allora ciascuna fattispecie andrà risolta in concreto, facendo ricorso ai principi generali di abnormità strutturale e funzionale, enunciati, oramai, da una costellazione di sentenze delle Sezioni Unite, e tenendo conto che il diritto è anzitutto una scienza pratica, cui spetta il compito di dirimere situazioni, appunto, concrete. In tale contesto, la parte civile, ricorrente avverso il provvedimento di esclusione illegittima, deve dedurre le ragioni che, di volta in volta, fanno sì che le aspettative di tutela riposte nel processo penale siano imprescindibili e fondino, dunque, quello stallo funzionale che ne impedisce il pieno dispiegarsi, anche in un contesto diverso, quale quello del futuro processo civile.”

Con specifico riferimento al provvedimento emesso dal Giudice di primo grado che aveva disposto l’esclusione della parte civile in quanto, dopo la nomina di un nuovo difensore, non era stato depositato un nuovo atto di costituzione di parte civile ma solo la procura speciale ex art. 100 c.p.p., la Corte di Cassazione ha precisato – rigettando il ricorso – che il ricorrente non aveva dedotto in modo preciso e puntuale i motivi per cui l’ordinanza, per quanto errata, dovesse ritenersi abnorme: “… il ricorso avrebbe dovuto argomentare sulle ragioni per le quali la permanenza della parte civile ricorrente nel contesto del giudizio penale era indispensabile strumento di preferibile tutela. Invece, nulla viene esposto al riguardo e il ricorso si limita a denunciare che quello impugnato è un provvedimento, “sia per ragioni di struttura che per ragioni di funzione”, adottato in violazione del principio di legalità processuale penale e affetto da “anomalie genetiche e funzionali”, che, però, vengono indicate negli stessi vizi di illegittimità del provvedimento, di per sé insufficienti a sostenerne l’abnormità funzionale. Un’insuperabile genericità intrinseca dell’atto di impugnazione, che impedisce il formarsi del rapporto processuale e fonda l’inammissibilità.”

Art. 573 c.p.p.

  1. L’impugnazione per gli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale.

1-bis. Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.

  1. L’impugnazione per i soli interessi civili non sospende l’esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato [588].

Per quanto riguarda i mezzi istruttori, la norma in esame non pone particolari problematiche posto che, ai sensi del comma 1-bis dell’art. 573 c.p.p., il Giudice del rinvio (dunque, il Giudice civile) “decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale,” oltre a quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.

Pertanto, si può ragionevolmente ipotizzare che, dal punto di vista delle prove, l’art. 573 c.p.p. come novellato dalla Riforma Cartabia, non ponga particolari preclusioni perché, da un lato, non viene richiamato l’art. 163 n.° c.p.c. relativo alla deduzione dei mezzi istruttori e, dall’altro lato, secondo la relazione illustrativa della Riforma Cartabia: «… la “prosecuzione” del processo davanti al giudice civile, disposta dopo il necessario controllo del giudice penale sull’assenza di cause d’inammissibilità dell’impugnazione, non determina effetti pregiudizievoli per la parte civile o per l’imputato né dal punto di vista cognitivo, in quanto il giudice competente deve decidere tutte le “questioni civili”, con esclusione di quelle penali coperte dal giudicato (la decisione civile non potrebbe quindi incidere sulla presunzione d’innocenza), né dal punto di vista probatorio, in quanto restano utilizzabili le prove acquisite nel processo penale, in contraddittorio con l’imputato, oltre a quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile …» (v. rinvio ex art. 622 c.p.p.).

Pur trattandosi di un aspetto ancora da chiarire pienamente, è molto probabile che anche per il giudizio di rinvio in sede civile possano trovare applicazione, almeno in parte, i principi statuiti dalla giurisprudenza di legittimità per il giudizio di rinvio disciplinato dall’art. 622 c.p.p. (sul punto, Cass. Pen. Sez. Unite sentenza n. 22065/2021):

  • il giudice competente è, presumibilmente, il giudice competente per valore in grado di appello;
  • nel giudizio di rinvio si apre una fase processuale soggetta alle regole proprie del giudizio civile, comprese quelle che riguardano i mezzi istruttori e l’onere della prova e le parti in causa non potranno più definirsi parte civile e imputato bensì, in ottica di giudizio civile, attore-danneggiato-creditore e convenuto-danneggiante-debitore;
  • incombe sul danneggiato, ovvero la ex parte civile nel processo penale, l’onere di provare i fatti costituivi della pretesa risarcitoria;
  • l’accertamento degli elementi costitutivi dell’illecito civile e del nesso causale va effettuato sulla base dei criteri civilistici della prova, ovvero del principio del “più probabile che non”, senza dover rispettare la più rigida regola di giudizio penalistica dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”;
  • in merito al giudizio di rinvio ex 622 c.p.p., la giurisprudenza di merito ha sottolineato «l’inesistenza, in sede di rinvio, di un obbligo di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale pari a quello vigente in ambito processual-penalistico sulla scorta della giurisprudenza penale di legittimità nazionale formatasi nel solco tracciato dalla Corte EDU ) e dalla riforma normativa del 2017, introduttiva del comma III bis nell’art. 603 c.p.p., secondo cui il giudice d’appello non può riformare in peius, anche ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado (finanche pronunciata dal giudice di pace, cfr. Cass. pen., n. 3224/2020) sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, se non rinnova, anche d’ufficio, l’istruzione dibattimentale» (Sent. Corte Appello Torino n. 277/2022);
  • il giudice del rinvio potrà limitarsi a valutare nuovamente le emergenze probatorie già assunte in sede penale, con alcune divergenze rispetto ai criteri di valutazione della prova in sede penale, tenuto conto, ad esempio, che la testimonianza della parte civile (danneggiato-creditore), in quanto a sé favorevole, costituisce, nel giudizio di rinvio, una mera allegazione di parte, sulla scorta del principio “Nemo testis in causa propria” sancito dall’art. 246 c.p.c., con la conseguenza che il Giudice potrà valutarla come prova atipica, secondo i principi civilistici della disponibilità delle prove e del libero convincimento, eventualmente anche discostandosi dalla valutazione già operata dal Giudice penale (Cassazione civile sez. III, 07/05/2021, n.12164);
  • il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può valutare in autonomia, ovviamente nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le cosiddette prove atipiche e, di conseguenza, può avvalersi delle prove raccolte nel processo penale, anche nell’ipotesi in cui non vi sia stata una valutazione critica da parte del Giudice penale in quanto il procedimento penale si è concluso, ad esempio, con sentenza ex art. 444 c.p.p., potendo in ogni caso la parte appellante (ossia, la parte civile) contestare, nell’ambito del giudizio civile di rinvio, i fatti acquisiti in sede penale (cfr. Cassazione civile sez. III, 21/09/2021, n.25503).

Le questioni ancora aperte…

  • la natura del giudizio di rinvio ex art. 573 comma 1 bis c.p.p.

La Corte di Cassazione, con la già citata sentenza a Sezioni Unite del 25 maggio 2023, n. 38481 ha evidenziato, con riferimento al giudizio di rinvio di cui all’art. 573 c.p.p., che si tratta di un giudizio di secondo grado anche in sede civile, seppur sui generis, in quanto costituisce la prosecuzione dello stesso giudizio iniziato in sede penale, senza cesure o soluzioni di continuità («la possibilità di modificare la domanda in sede di giudizio di rinvio civile non è esperibile con riferimento al nuovo art. 573, comma 1 – bis, introduttivo non già di un giudizio autonomo rispetto al primo ma di una prosecuzione sempre del medesimo originario giudizio”)

A fronte di tale impostazione, non saranno dunque ammissibili, nel giudizio di rinvio, domande nuove, a meno che non siano relative a interessi, frutti e accessori maturati dopo la sentenza impugnata.

  • ai sensi 573 comma 1-bis c.p.p., la traslazione del processo dinanzi al giudice civile competente costituisce una mera prosecuzione del giudizio ovvero l’instaurazione di un nuovo giudizio e, in quest’ultimo caso, le parti possono essere gravate dell’onore della riassunzione?

Nel silenzio della legge, almeno in un primo momento si sono registrati due orientamenti.

Secondo un primo orientamento, si può ritenere verosimilmente necessario riassumere il giudizio attraverso un atto di impulso della parte interessata, che dovrà quindi procedere mediante atto di citazione in giudizio (trattandosi di traslatio iudicii ovvero del medesimo processo che prosegue dinanzi ad altro giudice) mentre, secondo altro orientamento, la riassunzione di parte non sarebbe necessaria e il giudizio di rinvio avverrebbe ex officio con il semplice trasferimento del fascicolo.

La questione è stata affrontata di recente con la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. II Pen., n. 29552 del 18.08.2025 che, si è espressa nei seguenti termini: “a fronte di un’impugnazione ai soli effetti civili, il giudice penale effettua solo un vaglio preliminare di non inammissibilità e ove l’appello o il ricorso siano non inammissibili, il giudizio prosegue davanti al giudice civile, senza soluzione di continuità e senza che sia necessaria nessuna iniziativa delle parti” e, ancora si legge nella massima: “è ricorribile per cassazione, in quanto affetta da abnormità strutturale, l’ordinanza ex art. 573, comma 1.bis, c.p.p., con cui la corte d’appello, nel rimettere le parti innanzi al giudice civile per la prosecuzione del giudizio, abbia imposto loro di provvedere alla “riassunzione” davanti a quest’ultimo posto che l’indicata disposizione ne prevede la mera traslazione dal settore penale a quello civile, senza soluzione di continuità o necessità di iniziative delle parti.”

Tra le questioni ancora aperte relative alla costituzione di parte civile si registra il tema del termine di prescrizione per l’azione civile esercitata nel processo penale. La Terza sezione civile ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione: “se l’esercizio dell’azione civile risarcitoria nel processo penale, che produce l’effetto sospensivo/interruttivo permanente proprio della proposizione di ogni domanda giudiziale, sia sottoposto non solo alle cause civilistiche di sospensione e di interruzione del termine di prescrizione (artt. 2943 e 2944 cod. civ. n.d.r.) ma anche alle cause di interruzione e di sospensione di cui agli artt. 159 e 160 c.p. che si siano verificate prima della costituzione di parte civile” (cfr. ordinanza interlocutoria n. 25463/2025 del 17.09.2025).

Per risolvere il contrasto tra i diversi orientamenti emersi si attende la risposta del Massimo consesso.

 Il Comitato Scientifico

[1] Importante novità normativa, che si inserisce nel solco di una costante giurisprudenza sul punto, è costituita dal comma 1 bis, in base al quale la procura rilasciata ai sensi dell’art. 122 c.p.p. conferisce al difensore – munito di procura speciale ex art. 100 c.p.p., dunque legittimato a stare in giudizio – la facoltà di trasferire al sostituto processuale il potere di sottoscrivere e depositare l’atto di costituzione della parte civile, salva la diversa volontà della parte.

[2] N.B.: Gli adempimenti da osservare in punto di notificazione in modalità telematica richiesta dalle parti private nonché di notificazioni al Pubblico Ministero sono contenuti negli artt. 152 e 153 c.p.p., da leggersi in combinato disposto con l’art. 56 bis disp. att. c.p.p.