5 Marzo 2026

UDIENZA PREDIBATTIMENTALE

  1. Premessa

Per poter affrontare il tema dell’istituto dell’udienza predibattimentale è necessario muovere da una premessa: la Commissione Lattanzi, istituita con d.m. 16 marzo 2021 dal Ministro della Giustizia Cartabia, aveva inizialmente proposto di limitare l’applicazione dell’istituto dell’udienza preliminare ai soli reati per cui si procedesse in Corte d’Assise, tuttavia tale profondo cambiamento non ebbe esito positivo, limitandosi a recepire un ampliamento del catalogo dei reati di competenza del giudice monocratico, rispetto ai quali l’udienza preliminare non viene celebrata.

È stata perciò ampliata la disciplina riguardante i casi di citazione diretta a giudizio, modificando, secondo quanto disposto dall’art. 32 comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 150/2022, l’art. 550 comma 2 c.p.p.

In conseguenza di ciò, per contrastare il rischio di implosione del rito monocratico, che annovera percentuali di assoluzione altissime sulla sola scorta degli elementi contenuti nel fascicolo delle indagini, è stato introdotto un nuovo istituto: l’udienza predibattimentale per i processi per i quali si procede con citazione diretta a giudizio.

Il legislatore ha così inteso consentire al Giudice del predibattimento di svolgere un serio filtro dei processi realmente meritevoli di essere celebrati, così da permettere al Giudice dibattimentale, che gli succederà (persona fisica diversa), di vedersi alleggerito il carico e di dedicare massima attenzione all’istruttoria dibattimentale e alla decisione di processi per i quali il compendio investigativo abbia effettive possibilità di condurre ad una affermazione di penale responsabilità, al netto ovviamente delle imponderabili vicende della formazione della prova in contraddittorio.

L’obiettivo della riforma, in una evidente ottica di deflazione del dibattimento, è stato quello di introdurre una forma di udienza preliminare anche per i reati per i quali l’esercizio dell’azione penale avviene attraverso l’emissione del decreto di citazione diretta a giudizio e, allo stesso tempo, istituzionalizzare e disciplinare all’interno del codice di procedura penale la c.d. udienza filtro, ossia la prassi consolidata e diffusa della prima udienza, fissata dinanzi al Giudice monocratico, esclusivamente per la verifica della regolare costituzione delle parti, le questioni preliminari e l’ammissione ai riti alternativi e deflattivi.

2. Norme di riferimento (più significative)

  • 550 c.p.p. (casi di citazione diretta a giudizio);
  • 552 c.p.p. (decreto di citazione a giudizio);
  • 553 c.p.p. (trasmissione degli atti al giudice dell’udienza predibattimentale);
  • 554 bis c.p.p. (udienza di comparizione predibattimentale);
  • 554 ter c.p.p. (provvedimenti del Giudice);
  • 554 quater c.p.p. (impugnazione della sentenza di non luogo a procedere);
  • 554 quinquies c.p.p. (revoca della sentenza di non luogo a procedere)

3. La natura dell’udienza predibattimentale

L’udienza predibattimentale, disciplinata dagli artt. 554 bis e ss. c.p.p., consiste in una udienza camerale, con partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell’imputato, all’inizio della fase processuale del giudizio.

Indici della natura dibattimentale dell’udienza ex art. 554 bis c.p.p.:

  • coincide sostanzialmente con la vecchia udienza ‘filtro’ o di ‘smistamento’ (non si tratta di una autonoma fase processuale);
  • è affidata allo stesso organo (Tribunale monocratico), anche se è diversa la persona fisica del Giudice;
  • se il Giudice non emette sentenza di non luogo a procedere, deve limitarsi a fissare udienza per la prosecuzione del giudizio avanti ad altro Giudice (non emette il decreto di rinvio a giudizio, come in udienza preliminare).

Conseguenze derivanti dalla natura dibattimentale dell’udienza ex art. 554 bis c.p.p.:

  • il Giudice predibattimentale non ha poteri istruttori, ovvero non si può applicare analogicamente l’art. 422 c.p.p.;
  • l’imputato non può rendere l’esame in tale sede;
  • alle sentenze ex art. 554 ter c.p.p. si applicano le norme delle sentenze dibattimentali e non quelle delle sentenze rese in udienza preliminare ex art. 424 c.p.p.

Ciononostante, secondo parte la giurisprudenziale, come verrà approfondito nel prosieguo, l’udienza predibattimentale, pur essendo considerata una fase ‘filtro’, introdotta con l’intento di velocizzare i processi, mantiene comunque le caratteristiche di un giudizio autonomo in cui il Giudice può esercitare pienamente la sua funzione di garanzia, così da considerarsi assimilabile, per sua natura e finalità, seppur non totalmente, all’udienza preliminare ex art. 425 c.p.p.

4. Le modifiche al rito monocratico con citazione diretta a giudizio (artt. 552, 553 c.p.p.)

Unitamente alla nuova formulazione dell’art. 550 comma 2 c.p.p., con estensione dei reati per i quali si procede con citazione diretta a giudizio, è stata disposta una modifica al contenuto del decreto che dispone la citazione diretta a giudizio ex art. 552 c.p.p., al fine di adeguarlo al nuovo istituto dell’udienza predibattimentale.

Il decreto di citazione diretta deve tra l’altro contenere:

  • ai sensi del novellato comma 1, lett. d), art. 552 c.p.p., l’indicazione del giudice competente per l’udienza predibattimentale e l’avvertimento nei confronti dell’imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza,
  • termine di decadenza richiesta riti alternativi ex art. 552 comma 1 lett. f) c.p.p.: avvertimento all’imputato che, se vuole accedere ai riti alternativi, messa alla prova o domanda di oblazione, deve farne richiesta entro il termine dell’udienza predibattimentale ex art. 554 ter c.p.p., ovvero entro la fine dell’udienza predibattimentale (cioè prima dell’eventuale emissione della sentenza di non luogo a procedere ex art. 554 ter c. 1 c.p.p. o della fissazione dell’udienza dibattimentale);
  • l’avvertimento che il fascicolo delle indagini preliminari è depositato dal P.M. in cancelleria e che le parti e loro difensori possono prendere visione ed estrarre copia;
  • l’informazione della facoltà di accedere ad un programma di giustizia riparativa (art. 552 c. 1 lett. h) bis c.p.p.).

Ai sensi degli artt. 552, 553 c.p.p., come novellati, l’imputato è citato innanzi al giudice competente per l’udienza di comparizione predibattimentale:

  • la notifica del decreto di citazione a giudizio all’imputato deve avvenire almeno 60 giorni prima dell’udienza a pena di nullità (45 giorni in caso di urgenza);
  • è stata prevista una modifica al comma 3 dell’art. 552 c.p.p., il quale adesso enuncia che la notifica deve essere effettuata a pena di nullità;
  • il P.M. forma il fascicolo del dibattimento e lo trasmette al giudice, unitamente al fascicolo delle indagini preliminari ex art. 553 c.p.p.;
  • il fascicolo delle indagini preliminari è depositato ed è consultabile nella cancelleria del giudice immediatamente dopo la notificazione del decreto di citazione a giudizio.

5. Svolgimento dell’udienza predibattimentale (art. 554 bis c.p.p.)

5.1 La costituzione delle parti

L’istituto dell’udienza predibattimentale comincia con la disciplina dello svolgimento dell’udienza e con la verifica sulla costituzione delle parti:

  • l’udienza si svolge in camera di consiglio con la necessaria partecipazione del P.M. e del difensore dell’imputato;
  • il Giudice verifica la regolarità delle notifiche e, in caso di nullità delle stesse, ne ordina il rinnovo (no regressione al P.M.); verifica anche la tempestività della notifica all’imputato e, in caso di notifica intempestiva, rinnovazione della stessa (in modo da garantire l’integrale termine a comparire);
  • qualora l’imputato non sia presente, si fa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 420 e ss. c.p.p. (l’art. 554 bis comma 2 c.p.p. fa espresso richiamo alla disciplina sull’assenza);
  • necessità che la parte civile si costituisca, a pena di decadenza, entro l’udienza di comparizione predibattimentale (non si può proporre in sede dibattimentale).

5.2 Le questioni preliminari e la verifica della volontà di rimettere la querela

Continuando l’analisi dell’art. 554 bis c.p.p., troviamo il comma 3 che disciplina le questioni preliminari:

  • le questioni preliminari dovranno essere proposte subito dopo il primo accertamento della costituzione delle parti, a pena di preclusione;
  • il Giudice affronta e risolve tutte le questioni preliminari di cui all’ 491 c.p.p., che devono essere decise immediatamente e non potranno essere riproposte all’udienza dibattimentale;
  • nello stesso termine può essere disposto, d’ufficio o su richiesta di parte, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ai sensi del nuovo art. 24 bis c.p.p.;
  • tra le questioni preliminari rientrano:
  • le nullità ex 181 c. 2 e 3 c.p.p.;
  • le questioni relative alla costituzione di parte civile, alla citazione o all’intervento del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e all’intervento degli enti e delle associazioni previsti dall’art. 91 c.p.p.;
  • il contenuto del fascicolo per il dibattimento;
  • le questioni relative alla riunione o separazione dei giudizi (salvo che la possibilità di proporle sorga soltanto nel corso del dibattimento);
  • le questioni relative all’omessa celebrazione dell’udienza preliminare (art. 550 c. 3 c.p.p.);
  • il difetto di attribuzioni del giudice monocratico (art. 33 quinquies c.p.p.).

Tali questioni NON potranno essere riproposte davanti al giudice del dibattimento.

Da ultimo, l’art. 554 bis comma 4 c.p.p. prevede la necessaria verifica da parte del Giudice della possibilità di remissione della querela, qualora il querelante sia presente.

5.3 Controllo dell’imputazione

La verifica da parte del Giudice dell’imputazione è disciplinata dai commi 5, 6 e 7 dell’art 554 bis c.p.p.

Laddove il Giudice rileva che:

  • il fatto non è enunciato in modo chiaro e preciso ( 552 comma 1 lett. c) e 554 bis comma 5 c.p.p.), invita il P.M. a riformulare l’imputazione; nel caso in cui il P.M. non provveda, il Giudice dovrà disporre la nullità dell’imputazione e la restituzione degli atti allo stesso.

Altresì, laddove rileva che:

  • la definizione giuridica, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza siano indicate in termini difformi da quanto emerge dagli atti (c.d. imputazione difforme – 554 bis comma 6 c.p.p.), invita il P.M. ad apportare le modifiche necessarie e, come nel comma precedente, se il P.M. non provvedesse, il Giudice restituirebbe gli atti a quest’ultimo.

Diversamente, se il P.M. provvede, modifica l’imputazione con la relativa contestazione, che viene inserita nel verbale di udienza; se l’imputato non è fisicamente presente in aula d’udienza, neanche con collegamento a distanza, il verbale deve essere notificato allo stesso (entro un termine di 10 giorni dalla nuova udienza).

Non è prevista la concessione di un termine a difesa.

Come è possibile notare, le proposizioni tra i due commi non corrispondono in tutto, essendo nella seconda ipotesi assente la previsione di nullità dell’imputazione.

Inoltre, muta la richiesta in capo al P.M., essendo nel comma 5 prevista la riformulazione dell’imputazione, mentre nel comma 6 si parla di modifica.

Tale differenza è da ritrovare nella necessità, nel primo caso, di fornire una esposizione della medesima imputazione in forma diversa, nel secondo caso deve essere, invece, modificato il contenuto vero e proprio dell’imputazione che, comunque, rispettava i requisiti formali.

Da ultimo, il comma 7 passa in rassegna le conseguenze derivanti dalla modifica all’imputazione, disposta ai sensi del comma 6, analizzando l’ipotesi in cui, a seguito della nuova contestazione, la competenza risulta spettante al Giudice collegiale in luogo di quello monocratico.

Il legislatore ha posto quale termine utile per eccepire il vizio il momento immediatamente successivo alla nuova contestazione, a pena di decadenza, ovvero, nel caso in cui l’imputato non sia presente in aula, prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma dell’ultimo periodo del comma 6.

Il comma 7 disciplina altresì l’ipotesi in cui, a seguito della modifica dell’imputazione, risulti un reato per il quale è prevista l’udienza preliminare e questa non si è tenuta, per la quale valgono i medesimi termini per proporre la relativa eccezione, a pena di decadenza, sopra indicati.

6. Provvedimenti del giudice (art. 554 ter c.p.p.)

Il fine dell’udienza predibattimentale è quello di fungere da filtro, per evitare che giungano in fase dibattimentale e, quindi, in questo caso, davanti al Giudice monocratico, giudizi che potrebbero e dovrebbero trovare risoluzione differente; nell’art. 554 ter c.p.p. trovano disciplina i ‘provvedimenti del giudice’ adottati all’esito dell’udienza predibattimentale.

È bene porre in evidenza che, a differenza dell’udienza preliminare, nella predibattimentale non è prevista una vera e propria fase di discussione.

Le parti possono, invero, illustrare le questioni che pongono (come avviene già per le questioni preliminari), comprese quelle di merito, inerenti la possibilità di emettere una sentenza di proscioglimento per mancanza di ragionevole previsione di condanna.

Peraltro, il Giudice dell’udienza predibattimentale non ha poteri istruttori, ciò impedisce allo stesso di acquisire eventuali elementi / dichiarazioni che potrebbero essere rilevanti ad es. per la procedibilità del reato (es. durata delle lesioni). Si potrebbe ovviare al problema con una richiesta di giudizio abbreviato condizionato.

6.1.1 Sentenza di non luogo a procedere

Il Giudice dell’udienza predibattimentale, sulla base degli atti trasmessi dal P.M., deve valutare se sussistano i presupposti per pronunciare una sentenza di non luogo a procedere.

In particolare, al comma 1 dell’art. 554 ter c.p.p. vengono trattate le ipotesi di proscioglimento dell’imputato mediante sentenza di non luogo a procedere.

Nella prima parte del comma si effettua un richiamo tacito al contenuto dell’art. 129 c.p.p., disponendo che se “sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se risulta che il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che l’imputato non è punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere”.

In merito, giova rilevare l’assenza di incompatibilità tra la particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. e la sentenza di non luogo a procedere, come anche esposto all’interno della relazione illustrativa, che richiama la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. 5, n. 21409 del 11.02.2016.

Peraltro, la Suprema Corte, con la più recente sentenza n. 9618 del 19.02.2025 (depositata il 10.03.2025), ha fornito importanti chiarimenti in ordine all’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis c.p. nell’ambito dell’udienza predibattimentale.

In particolare, la Corte, chiamata a decidere se il giudice dell’udienza predibattimentale (art. 554 ter c.p.p.) possa applicare l’art. 131 bis c.p., anche in assenza di una non opposizione esplicita dell’imputato, è giunta ad affermare il seguente principio: “L’assimilazione della sentenza resa ai sensi dell’art. 554-ter cod. proc. pen. a quella prevista dall’art. 425 cod. proc. pen., operata anche attraverso il richiamo contenuto nell’art. 554-ter, comma 1, cod. proc. pen., consente al giudice dell’udienza predibattimentale di applicare la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. a prescindere dalla non opposizione dell’imputato”.

Ora, tale statuizione è di fondamentale rilevanza, laddove la Corte di Cassazione ha riconosciuto che l’udienza predibattimentale è assimilabile, per sua natura e finalità, all’udienza preliminare ex art. 425 c.p.p.

Invero, in entrambe queste fasi, il Giudice gode di una autonomia valutativa più ampia e può pronunciare una sentenza di proscioglimento basandosi sul proprio libero convincimento, senza la necessità di un consenso o di una non opposizione delle parti.

Ciò si distingue nettamente da altre fasi, come ad esempio la sentenza di non doversi procedere resa prima del dibattimento (art. 469 c.p.p.), rispetto alla quale la stessa Corte ha precisato, in motivazione, che “il giudice, per poter emettere la sentenza di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. deve necessariamente sentire le parti e raccogliere la loro non opposizione“.

Da ultimo, il Giudicante è chiamato a pronunciare sentenza di non luogo a procedere “anche quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna”.

Trattasi di una importante novità che, anche per effetto della trasmissione di tutto il fascicolo del P.M., avvicina l’udienza predibattimentale all’udienza preliminare.

6.1.2 Revoca della sentenza di non luogo a procedere (art. 554 quinquies c.p.p.)

Ai sensi dell’art. 554 quinquies c.p.p. la sentenza di non luogo a procedere può essere revocata dal Giudice, su richiesta del P.M., qualora sopravvengano o si scoprano nuove fonti di prova, tali da determinare “l’utile svolgimento del giudizio”.

A tal fine, il P.M. trasmetterà alla cancelleria del Giudice gli atti relativi alle nuove fonti di prova, ai sensi del comma 2 dell’art. 554 quinquies c.p.p.

I commi successivi prevedono che il Giudice possa:

  • dichiarare inammissibile la richiesta, senza la necessità di fissare udienza;
  • respingere la richiesta all’esito dell’udienza;
  • revocare la sentenza di non luogo a procedere e fissare una nuova udienza ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 554 ter c.p.p., risolvendosi, quindi, nella prosecuzione del procedimento davanti al Giudice del dibattimento.

6.1.3 Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere (art. 554 quater c.p.p.)

All’art. 554 quater c.p.p. viene disciplinata l’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, ricalcando quanto disposto dall’art. 428 c.p.p.

L’art. 554 quater comma 1 e 2 c.p.p. riporta l’elenco dei soggetti legittimati a proporre impugnazione:

  • il pubblico ministero e il procuratore generale (solo nei casi all’art. 593 bis comma 2 c.p.p.);
  • l’imputato, salvo i casi in cui nella sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l’imputato non l’abbia commesso;
  • la persona offesa è legittimata a proporre impugnazione solo nei casi di nullità all’art. 552 comma 3 c.p.p.

Al comma 3 art. 554 quater c.p.p., vengono invece disciplinate le decisioni che la Corte d’Appello può assumere, decidendo in camera di consiglio secondo le forme dell’art. 127 c.p.p.:

  • in caso di appello del pubblico ministero, la Corte d’Appello potrà confermare la sentenza di non luogo a procedere; non confermare la sentenza e fissare la data per l’udienza dibattimentale, davanti ad un giudice diverso da quello per l’udienza predibattimentale; pronunciare una sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole per l’imputato;
  • in caso di appello dell’imputato, la Corte d’appello potrà confermare la sentenza di non luogo a procedere o pronunciare sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole per l’imputato;
  • in caso di appello della persona offesa, nell’articolo in questione non sono disciplinati i possibili esiti dell’impugnazione, tuttavia, si ritiene in dottrina che, potendo la persona offesa impugnare la sentenza solo nei casi di nullità previsti dall’art. 552 c.p.p., la Corte d’Appello potrà o confermare la sentenza di non luogo a procedere o rinviare gli atti al giudice predibattimentale.

In ogni caso, le pronunce rese dalla Corte d’Appello potranno essere impugnate da parte dei soggetti di cui all’art. 554 quater comma 4 c.p.p.

6.2 I riti alternativi

La disciplina dei riti alternativi viene fornita dall’art. 554 ter comma 2 c.p.p., il quale stabilisce che i riti alternativi (giudizio abbreviato e applicazione della pena su richiesta delle parti), la domanda di oblazione e la richiesta di messa alla prova devono essere proposti in udienza predibattimentale, a pena di decadenza, prima dell’eventuale emissione della sentenza di non luogo a procedere o della fissazione dell’udienza dibattimentale.

Nella seconda parte del comma è, inoltre, disciplinata l’ipotesi di rinvio dell’udienza predibattimentale nel caso in cui l’imputato e il P.M. concordino l’applicazione di una pena sostitutiva ai sensi dell’art. 53 L. n. 689/1981 e la decisione da parte del Giudice non sia immediatamente possibile.

In tal caso, infatti il Giudice potrà sospendere l’udienza e rinviarla (non oltre il sessantesimo giorno), dando avviso anche all’UEPE territorialmente competente.

In tema di riti alternativi, si segnala che la Corte di Cassazione, Sez. VI, con l’ordinanza n. 38208/2025, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 34 comma 2 c.p.p. nella parte in cui non prevede l’incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato del giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all’art. 444 dello stesso codice in relazione agli articoli 3, 24, secondo comma, 111, secondo comma, 117, della Costituzione (notizia di decisione).

6.3 Prosecuzione del giudizio davanti al giudice dibattimentale

Ove non vi siano le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere e in assenza di definizioni alternative, il Giudice fissa con decreto la data dell’udienza dibattimentale per la prosecuzione del giudizio, davanti ad un Giudice diverso, in un termine non inferiore a venti giorni (termine nel quale devono essere peraltro depositate eventuali liste testi) e dispone la restituzione al P.M. del fascicolo formato ai sensi dell’art. 416 c. 2 c.p.p.

È bene rammentare che nella prima udienza dibattimentale NON si possono proporre di nuovo le questioni preliminari né formulare istanze ci accesso a riti alternativi.

Si aprirà pertanto il dibattimento, saranno formulate e decise le istanze istruttorie e verrà calendarizzato il processo (calendarizzazione disciplinata dall’art. 477 c. 1 c.p.p.).

6.4 Il giudizio immediato (art. 558 bis cp.p.)

Da ultimo si segnala che, in base al nuovo art. 558 bis c.p.p., è possibile esercitare l’azione penale con decreto di giudizio immediato anche per i reati a citazione diretta a giudizio.

Ebbene, in conseguenza di ciò, ai sensi del comma 2 dell’art. art. 558 bis c.p.p., in caso di giudizio immediato, non troverà applicazione la disciplina dell’udienza predibattimentale di cui all’art. 554 bis e ss. c.p.p.

Il comitato scientifico