Giustizia Riparativa
Definizione
Una definizione formale: “La giustizia riparativa è una forma di risoluzione del conflitto, complementare al processo, basata sull’ascolto e sul riconoscimento dell’altro con l’aiuto di un terzo imparziale, chiamato mediatore.” (M. Bortolato, La disciplina organica della giustizia riparativa, in “Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale”, Anno 2022, Fascicolo 3, p. 1259)
Una definizione sostanziale: “Modello di giustizia consensuale […] in vista di una soluzione condivisa. Trattasi di “giustizia di prossimità” e “partecipativa”, in quanto risultato dell’uso di strumenti che pongono al centro le persone coinvolte nel conflitto, rendendole, perché sue vere protagoniste, motori nella ricerca della sua soluzione.” (Davide Bianchi, Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, fasc.1, 1° marzo 2024; S. Della Bontà, Giustizia consensuale, in Giustizia consensuale, 2021)
Si tratta, dunque, di un sistema di giustizia incidentale e non alternativo a quello giudiziale che punta a riparare il danno causato dal reato – inteso in senso sostanziale – e che coinvolge la persona offesa, l’autore del reato, gli Enti locali (intesi come Centri di Giustizia Riparativa e le Conferenze Locali per la giustizia riparativa in ogni sede di Corte D’appello).
Tali coordinate permettono di abbracciare la concezione sostanzialistica del reato, come offesa effettiva a interessi concreti di persone e comunità, ha delineato la seguente scansione logica:
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- la perpetrazione di un illecito penale, inteso appunto quale “violation of people and of interpersonal relationships”,
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- determina obblighi a carico del suo autore e della comunità;
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- l’obbligo primario consiste nel porre rimedio alle conseguenze negative del reato patite dalle vittime (“put things right”).
Contesto normativo
Disciplina organica introdotta con la “Riforma Cartabia” (D. Lgs. n. 150 del 2022) che recepisce e dà attuazione alle molteplici disposizioni presenti in ambito europeo ed internazionale.
Tra le altre: Direttiva UE 29/2012; Raccomandazione del Consiglio d’Europa n. 19/99; Dichiarazione di Venezia sul Ruolo della Giustizia riparativa in materia penale; Raccomandazione del Consiglio d’Europa relativa alla giustizia riparativa in materia penale.
In particolare, la nuova disciplina è contenuta negli articoli da 42 a 67 del D. Lgs n. 150/2022 e nell’art. 129 bis c.p.p. Si noti poi, che la nuova disciplina modifica articoli di impatto pratico notevole come: art. 62 c.p. (circostanze attenuanti); art. 152 c.p. (remissione di querela) e art. 163 (sospensione condizionale della pena).
Obiettivi principali
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- Coinvolgimento della vittima del reato (con estensione anche ai gruppi parentali);
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- Ripristinare il danno subito della vittima;
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- Equità nella valutazione dei due interessi contrapposti;
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- Proporzionalità degli esiti (eventualmente) raggiunti;
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- Promuovere la responsabilizzazione dell’autore del reato;
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- Favorire il reintegro sociale dell’autore.
Sono molti i riflessi del modello riparativo sulla nuova disciplina: l’attenzione alla vittima (per la prima volta definita nell’ordinamento, art. 42 lett. b), il suo diretto coinvolgimento nella “risoluzione delle questioni derivanti dal reato” (art. 42 lett. a), l’ampia apertura ai più diversi “soggetti appartenenti alla comunità”, sino a “chiunque altro vi abbia interesse” (artt. 43 e 45), “il riconoscimento della vittima del reato, la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell’offesa e la ricostituzione dei legami con la comunità” quale orizzonte finalistico (art. 43, comma 2, d.lgs. n. 150/2022).
Ambito di applicazione
La Giustizia Riparativa è astrattamente attivabile per ogni reato, indipendentemente dal tipo e dalla gravità, così come dalle caratteristiche soggettive del suo autore e in ogni fase e grado del procedimento di cognizione e di quello d’esecuzione.
La richiesta può essere presentata in ogni stato e grado del procedimento, nella fase esecutiva della pena o della misura di sicurezza, dopo l’esecuzione delle stesse e all’esito di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità, anche ai sensi dell’art. 344 bis c.p.p. (prescrizione appello), o per intervenuta causa estintiva del reato.
La procedura
Ai sensi dell’art. 129 bis c.p.p. il giudice, con ordinanza, dispone l’invio dell’imputato e della vittima presso i Centri di Giustizia Riparativa su richiesta dell’imputato, della vittima o d’ufficio, qualora reputi che lo svolgimento di un programma riparativo possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l’accertamento dei fatti.
La richiesta può essere fatta personalmente o a mezzo di procuratore speciale (art. 129 bis, comma 2 c.p.p.)
La decisione di disporre, o meno, il rinvio ad un centro è frutto di una determinazione discrezionale dell’autorità giudiziaria, ma il rinvio deve essere disposto quando lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto, sia per gli interessati, che per l’accertamento dei fatti.
Durante lo svolgimento degli incontri, il giudice ha il potere di richiedere informazioni sullo stato e sui tempi del programma.
Inoltre, per i casi di reati procedibile a querela il Giudice può disporre la sospensione del procedimento (con sospensione della prescrizione e dei termini di custodia cautelare) per un massimo di 180 giorni ma, in ogni caso, assumere le prove non rinviabili (art. 129 bis, comma 4 c.p.p.)
L’art. 45 ter disp. att. c.p.p. individua il giudice competente a disporre l’invio al Centro per la giustizia riparativa:
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- durante la fase delle indagini preliminari è competente il Pubblico Ministero;
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- dopo che è stato emesso il decreto di citazione diretta a giudizio e fino alla trasmissione del fascicolo al giudice del dibattimento (o predibattimento), è competente il GIP;
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- dopo la pronuncia della sentenza è competente il giudice ha emesso la sentenza, fino a che non vi è la trasmissione del fascicolo del dibattimento ai sensi dell’art. 590 c.p.p.;
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- durante la pendenza del ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
L’Art. 45 D. Lgs 150/2022 stabilisce che al programma di giustizia riparativa possono partecipare:
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- Vittima
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- Autore del reato
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- Persone di supporto segnalate dalla vittima del reato e dalla persona indicata come autore dell’offesa, enti ed associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato, rappresentanti o delegati di Stato, Regioni, enti locali o di altri enti pubblici, autorità di pubblica sicurezza, servizi sociali”
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- Chiunque vi abbia interesse.
Gli incontri vengono svolti nei Centri di Giustizia Riparativa tra le parti alla presenza del mediatore e degli ausiliari e, ove richiesto dalle parti anche dai difensori di ciascuna parte.
Chiunque vi partecipi, partecipa con consenso libero, consapevole, informato ed espresso in forma scritta.
Due tipologie di incontri:
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- Incontri preliminari: primi incontri vengono svolti singolarmente e, dunque, il mediatore incontra solo la parte senza la presenza dell’altra. Hanno natura conoscitivo-preliminare e consentono al mediatore di raccogliere il consenso al programma; di valutare i due differenti punti di vista sul fatto e la fattibilità del programma.
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- Incontri riparativi: con la presenza congiunta delle parti, dei difensori (se ritenuto necessario o opportuno) e degli ausiliari.
Possibili esiti
Al termine del programma, il Centro di Giustizia Riparativa trasmette al Giudice una relazione redatta dal mediatore e contenente la descrizione delle attività svolte e dell’esito riparativo raggiunto, ovvero la mancata effettuazione del programma, l’interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento dell’esito riparativo. (art. 57 D. Lgs 150/2022)
L’art. 56 D. Lgs n. 150/2022 stabilisce che l’esito riparativo (quindi positivo) può essere simbolico o materiale:
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- Esito riparativo simbolico: si tratta di dichiarazioni o scuse formali, impegni comportamentali anche pubblici o rivolti alla comunità, accordi relativi alla frequentazione di persone o luoghi
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- Esito riparativo materiale: risarcimento del danno, le restituzioni, l’adoperarsi per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o evitare che lo stesso sia portato a conseguenze ulteriori.
Dal punto di vista processuale possiamo, dunque, avere:
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- Esito negativo:
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- non si producono effetti sfavorevoli nei confronti della persona indicata come autore dell’offesa;
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- Il procedimento penale riprende il suo corso;
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- Gli atti vengono acquisiti al fascicolo.
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- Esito riparativo:
Se il programma si è concluso con un esito riparativo, occorre distinguere i casi di reato procedibile a querela ovvero d’ufficio.
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- In caso di reato procedibile a querela, l’esito riparativo configura una nuova causa di remissione tacita del reato;
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- In caso di reato procedibile d’ufficio, il giudice lo valuta, oltre ai fini di cui all’art. 133 del Codice penale, anche:
1) come circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 6,
2) come remissione tacita di querela ai sensi dell’art. 152, comma 2, n. 2 c.p.;
3) ai fini della sospensione condizionale della pena ex art. 163, comma 4, c.p., il quale dispone che, qualora il colpevole abbia partecipato ad un programma di giustizia riparativa, concluso con esito positivo, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di un anno.
Spunti di riflessione
Benefici sostanziali
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- Riduzione della recidiva;
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- Promozione del recupero per l’autore del reato;
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- Possibile miglioramento della relazione tra l’autore del reato e la vittima;
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- Recupero del danno psicologico per la vittima;
Critiche e Limiti
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- Non adatta a tutti i tipi di reato (es. reati più gravi, reati procedibili d’ufficio, reati contro la Pubblica Amministrazione);
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- Più facilmente applicabile ai reati procedibili a querela;
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- Possibili difficoltà emotive per la vittima nell’affrontare l’autore del reato.
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- Rischio di non rispondere adeguatamente alla gravità del reato.
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- Difficoltà di coordinamento tra Tribunale – Centri di Giustizia Riparativa – Parti;
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- Problemi interpretativi per la fase dell’esecuzione: (i) quale sanzione per violazione di esiti riparativi simbolici? (ii) quale applicazione per i soggetti nei cui confronti è stata emessa una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità, anche ai sensi dell’articolo 344-bis del codice di procedura penale, o per intervenuta causa estintiva del reato (art. 42, lett. d)
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