RACCOLTA SENTENZE DI INTERESSE DAL 01.09.2025 – AL 9.01.26
- Misure cautelari personali – Riesame – Interrogatorio reso dall’indagato dinanzi al pubblico ministero – Inclusione tra gli elementi favorevoli sopravvenuti da trasmettersi al tribunale del riesame – Necessità – Ragioni (Cass. Sez. I, 23.09.2025 – dep. 03.10.2025 n. 32786)
La Sesta Sezione penale, in tema di impugnazioni cautelari personali, ha affermato che anche l’interrogatorio reso innanzi al pubblico ministero ai sensi dell’art. 375, comma 2, cod. proc. pen. deve ritenersi incluso tra gli elementi favorevoli sopravvenuti, per i quali è imposto l’obbligo di trasmissione al tribunale del riesame, nel caso in cui abbia un contenuto oggettivamente favorevole all’indagato e non si sostanzi in una mera contestazione delle accuse, posto che, per la ratio di garanzia sottesa all’obbligo di cui all’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., risulta priva di fondamento la distinzione tra lo stesso e quello previsto dall’art. 294 cod. proc. pen.
- 656, comma 4-bis, ultimo periodo, cod. proc. pen. – Provvedimento di cumulo – Sospensione temporanea dell’ordine di esecuzione – Inscindibilità del cumulo relativo anche a pene irrogate per reati di cui all’art. 4-bis ord. pen. – Questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. – Rilevanza – Non manifesta infondatezza (Cass., Sez. I, ud. 11 luglio 2025 – dep. 06.10.2025, Pres. Santalucia, Rel. Magi)
La Prima Sezione penale ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 656, comma 4-bis, ultimo periodo, cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., laddove, ai fini dell’applicabilità della sospensione temporanea dell’ordine di esecuzione e dell’accesso al procedimento semplificato per l’attribuzione della liberazione anticipata, esclude la scindibilità del cumulo nel caso in cui questo includa anche pene irrogate per reati previsti dall’art. 4-bis ord. pen.
- Parte civile – Interesse a dolersi del riconoscimento o disconoscimento di circostanze – Sussistenza – Condizioni ( Sez. Unite, 26.06.2025 – dep. 12.12.2025 n. 4000)
Le Sezioni Unite penali, in tema di impugnazioni, hanno affermato che la parte civile ha interesse ad impugnare la sentenza con riguardo ai punti relativi alla sussistenza di circostanze aggravanti o di circostanze attenuanti del reato che incidano sul danno patrimoniale o non patrimoniale. Non ha, invece, interesse ad impugnare la sentenza con riferimento a circostanze influenti esclusivamente sul trattamento sanzionatorio.
- Detenzione illecita di sostanza stupefacente – uso personale – onere della pubblica accusa di dimostrare la destinazione allo spaccio quale elemento costitutivo del reato ( Sez. VI, 24.09.2025 – dep. 26.11.2025 n. 38401)
La Cassazione Penale è tornata ad occuparsi della configurabilità del reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente, in un caso dove sono stati “considerati elementi fattuali di significato tutt’altro che univoco” per una sentenza di condanna confermata in appello e che per inciso ha visto il Procuratore Generale presso la cassazione concludere “per l’inammissibilità del ricorso”.
La Suprema Corte premette che per la configurabilità del reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente, la destinazione all’uso personale della sostanza non ha natura giuridica di causa di non punibilità, sicché non è onere dell’imputato darne la prova, ma grava sulla pubblica accusa l’onere di dimostrare la destinazione allo spaccio quale elemento costitutivo del reato (Sez. VI, n. 26738 del 18.09.2020; Sez. IV, n. 39262 del 25.09.2008).
Nel caso in esame, la Corte di appello ha ritenuto provata la responsabilità dell’imputato sulla base della quantità della droga detenuta (stante il principio attivo contenutovi, ne sarebbero ricavabili 103 dosi commerciabili), del possesso di denaro contante in tagli compatibili con singole cessioni di droga, di un bilancino di precisione (ritenuto funzionale al frazionamento delle dosi) e di un involucro con tracce di sostanza stupefacente.
In tal modo sono stati irragionevolmente considerati elementi fattuali di significato tutt’altro che univoco, perché il quantitativo di droga (13 grammi) e le modalità della sua custodia (in una scatola all’interno di uno zaino) erano ben compatibili con una destinazione della sostanza al consumo personale, mentre non è accertata l’esistenza di alcun indizio concreto specificamente collegabile da una attività di spaccio in favore di terzi: non può essere valorizzata a tal fine la mera disponibilità di un bilancino (che ben può essere custodito in casa anche da un mero consumatore), né della somma di 110 euro.
La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste, mancando la prova della destinazione a terzi anche di parte della sostanza di cui l’imputato è stato trovato in possesso.
Massima:
In tema di detenzione illecita di sostanza stupefacente, la destinazione all’uso personale non ha natura giuridica di causa di non punibilità, sicché non grava sull’imputato l’onere di provarne l’esistenza, ma incombe sulla pubblica accusa l’onere di dimostrare la destinazione allo spaccio quale elemento costitutivo del reato. A tal fine, non possono essere valorizzati elementi fattuali di significato non univoco, quali la mera disponibilità di un bilancino di precisione, che ben può essere custodito anche da un mero consumatore, o il possesso di modeste somme di denaro contante, quando il quantitativo di sostanza detenuta e le modalità della sua custodia risultino compatibili con una destinazione al consumo personale. La prova della destinazione allo spaccio richiede l’accertamento di indizi concreti specificamente collegabili a un’attività di cessione della sostanza in favore di terzi, non potendo tale prova fondarsi su elementi meramente equivoci o ambivalenti.
- Udienza predibattimentale – liquidazione del compenso del difensore d’ufficio o della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato – fase processuale autonoma – diritto al compenso per detta fase ( civile, Sez. II, 03.12.2025 – dep. 18.12.2025 n. 33055)
La cassazione civile con la sentenza numero 33055 del 18 dicembre 2025 ha stabilito che, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore d’ufficio dell’imputato o al difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l’udienza filtro prevista dall’articolo 554 ter c.p.p. va considerata, alla stregua dell’udienza preliminare disciplinata dagli articoli 416 e ss c.p.p., come una fase autonoma del processo.
Sul punto, la cassazione civile richiama la sentenza della cassazione penale sezione 6 numero 23639/2024, dove emerge in maniera lampante che il d.lgs. n. 150/2022 (c.d. “riforma Cartabia”) abbia inteso sostanzialmente replicare, per i reati a citazione diretta, l’istituto dell’udienza preliminare (artt. 416 ss. c.p.p.).
La Corte di cassazione ha peraltro respinto anche le obiezioni dell’Avvocatura dello Stato: il riconoscimento della fase non comporta duplicazioni.
Se il processo prosegue al dibattimento, il difensore avrà diritto solo al compenso per la fase dibattimentale; se invece il procedimento si chiude in sede predibattimentale, la liquidazione riguarderà esclusivamente quella fase.
Di conseguenza, il difensore d’ufficio dell’imputato e il difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato hanno diritto di presentare, all’esito di detta udienza predibattimentale, istanza di liquidazione del compenso loro spettante per detta fase processuale.
- Impugnazioni penali – Sicurezza Pubblica – Misure di prevenzione – Confisca di beni fittiziamente intestati a un terzo – Legittimazione e interesse del terzo a contestare i presupposti per l’applicazione della misura al proposto (Sez. Unite, 03.2025 – dep. 05.09.2025 n. 30355)
In caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati ad un terzo, quest’ultimo può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l’insussistenza dei presupposti applicativi della misura (a titolo di esempio, la pericolosità sociale del soggetto proposto per l’applicazione della misura di prevenzione), deducibile soltanto dal proposto.
- Interrogatorio richiesto dall’indagato ai sensi dell’art. 415 bis comma 3 c.p.p. – Omissione – Conseguenze – Nullità a regime intermedio – Scelta del rito abbreviato (Cass. Sez. I, 03.07.2025 – dep. 05.09.2025 n. 30358)
L’omesso espletamento dell’interrogatorio richiesto dall’indagato a seguito della notifica dell’avviso di cui all’art. 415 bis c.p.p. determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante ai sensi dell’art. 183 c.p.p.
- Giustizia ripartiva – Regime dell’impugnazione – rigetto della richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa ai sensi dell’art. 129 bis c.p.p. (Sez. Unite, sent. del 30.10.2025 – a seguito di ordinanza di rimessione del 28 marzo-15 aprile 2025 n. 14883)
Le Sezioni Unite, in merito alla questione “se sia ricorribile per cassazione il provvedimento del giudice di merito di rigetto della richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa per l’avvio di un programma di giustizia riparativa e, nell’ipotesi affermativa, in quali casi e per quali motivi” si sono pronunciate nei seguenti termini: “il provvedimento del giudice di merito di rigetto della richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa per l’avvio di un programma di giustizia riparativa è impugnabile con l’appello o con il ricorso per cassazione unitamente alla sentenza conclusiva del relativo grado e indipendentemente dal regime di procedibilità del reato”.
- Udienza predibattimentale – sulla incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato del giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale che abbia rigettato l’istanza di patteggiamento – (Cass., Sez. VI, ud. 11 novembre 2025, Pres. Di Stefano, Rel. Biondi (notizia di decisione)
La Sezione VI della Cassazione ha dichiarato: “rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato del giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all’art. 444 dello stesso codice in relazione agli articoli 3, 24, secondo comma, 111, secondo comma, 117, della Costituzione”.
- Furto con strappo – non fondatezza della questione di legittimità costituzionale sulla mancata applicazione dell’attenuante della lieve entità alla fattispecie di cui all’art. 624 bis c.p. (Corte Cost., sent. 22.09.2025 – dep. 27.11.2025 n. 171/25)
Con sentenza n. 171/2025 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Firenze e dal GUP del Tribunale di Milano in merito all’art. 624-bis, comma 2 e 3 c.p., nella parte in cui non prevede l’attenuante della lieve entità per il reato di furto con strappo, anche nell’ipotesi aggravata.
Gli Ermellini legittimano il trattamento sanzionatorio attualmente previsto dal legislatore partendo dal raffronto con le fattispecie di reato per le quali la stessa Corte ha progressivamente esteso l’attenuante della lieve entità (o della minore gravità) del fatto (dal sequestro estorsivo (sentenza n. 68 del 2012), al sabotaggio militare (sentenza n. 244 del 2022), all’estorsione (sentenza n. 120 del 2023), alla rapina (sentenza n. 86 del 2024), alla pornografia minorile (sentenza n. 91 del 2024), e da ultimo alla deformazione o sfregio permanente del viso (sentenza n. 83 del 2025). La Consulta spiega che “il fatto che la circostanza della lieve entità sia stata introdotta nei reati più disparati lascia intendere che è proprio la possibilità di individuare delle condotte che in concreto si stacchino in maniera significativa dalla portata offensiva astratta del reato, a rendere costituzionalmente obbligata l’introduzione di tale “valvola di sicurezza”, che permetta di adeguare la pena all’offensività del fatto concreto, secondo i principi di uguaglianza e proporzionalità”.
Nel furto con strappo, la Consulta argomenta che “l’apprensione del bene altrui da parte del reo si realizza necessariamente con una violenza che deve connotarsi di una certa forza e che il reato è ben definito ed estremamente “compatto” in relazione all’omogeneità della sua portata offensiva.”
In altre parole, secondo la Corte Costituzionale: “l’intrinseca gravità del furto con strappo è dimostrata dal fatto che tale reato si accompagna sempre a una violenza avvertita dal soggetto scippato e a una intrusione nella sua sfera personale attraverso il contatto con il reo (sia pure mediato dalla res sottratta); inoltre, il furto con strappo presenta profili di pericolosità significativi, dal momento che può facilmente degenerare in un reato più grave e, comunque, determinare ulteriori conseguenze dannose (…) tali da alimentare una diffusa sensazione di insicurezza e frustrazione che incidono sulla qualità della vita, potendo condizionare le future decisioni dei consociati relative ai propri spostamenti.”
La Corte evidenzia che la condotta propria del furto con strappo, comunemente “scippo”, in quanto diretta proprio a strappare di mano o di dosso un oggetto che si trova a diretto contatto con la vittima, si connota per una forma di violenza necessariamente percepita dalla vittima e costituisce una “intrusione nella sfera personale inviolabile di quest’ultima, intrusione violenta che non si presta a significative gradazioni sul piano dell’offensività”.
“In altri termini lo scippo, in virtù della suddetta omogeneità nella sua portata offensiva in concreto, non comprende al suo interno fattispecie diversificate sul piano criminologico e del tasso di disvalore, tali rendere necessario l’accoglimento della questione.”
Pertanto per la Corte il furto con strappo possiede una gravità tale, sia sul piano oggettivo sia sul piano dell’impatto sociale tale da ritenere la disciplina vigente pienamente conforme ai principi costituzionali.
- Violenza sessuale di gruppo – Applicabilità della diminuente per i casi di minore gravità, già prevista per la violenza sessuale ai sensi dell’art. 609 bis c.p. e per gli atti sessuali con minorenne – Dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 609 octies c.p. nella parte in cui non prevede che nei casi di minore gravità la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente i due terzi (Corte Cost. sentenza 202 del 20.10.2025 – dep. 29.12.2025)
La Corte costituzionale, con sentenza n. 202 del 20.10.2025 (depositata in data 19.12.2025) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 609 octies c.p. (violenza sessuale di gruppo) nella parte in cui non prevede la possibilità di applicazione della diminuente di pena, in misura non eccedente i due terzi, già contemplata con riferimento alla violenza sessuale (ai sensi dell’art. 609 bis comma 3 c.p.) e agli atti sessuali con minorenni (ai sensi dell’art. 609 quater comma 6 c.p.), per le ipotesi di minore gravità.
La questione è stata sollevata dal G.u.p. presso il Tribunale per i Minorenni di Milano con ordinanza del 04.02.2025 che ha ritenuto rilevante nel giudizio di merito e non manifestamente infondata la questione, atteso che la diminuente per i casi di minore gravità è normativamente prevista per numerose fattispecie criminose, in particolare, oltre alle già citate disposizioni sulla violenza sessuale (art. 609 bis comma 3 c.p.) e sugli atti sessuali con minorenni (art. 609 quater, comma 6 c.p.), per il sequestro a scopo di coazione (art. 289 ter comma 3 c.p.), i delitti contro la personalità dello Stato (art. 311 c.p.), buona parte dei delitti contro la pubblica amministrazione (indicati dall’art. 323 bis c.p.), i delitti contro il patrimonio culturale (art. 518 septiesdecies c.p.); i reati in materia di stupefacenti (art. 73, comma 5, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) e, a seguito degli interventi della stessa Corte Costituzionale, per i reati di estorsione (sentenza n. 120 del 2023) e sequestro di persona a scopo di estorsione (sentenza n. 68 del 2012).
La Corte Costituzionale, anche facendo riferimento a suoi precedenti pronunciamenti di analogo tenore (con riferimento ai delitti di estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina…) ritiene fondata la questione, sottolineando, in particolare, che la disposizione di cui all’art. 609 octies c.p., descrivendo come condotta tipica del reato la partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all’articolo 609 bis c.p., “stante l’ampiezza della nozione di atto di violenza sessuale (comprensiva della violenza carnale e degli atti di libidine violenti, originariamente previsti dagli abrogati artt. 519 e 521 cod. pen.), si caratterizza per una notevole latitudine descrittiva atta a coinvolgere una vasta gamma di condotte dal diversificato disvalore, idonee cioè a compromettere il bene giuridico tutelato in maniera profondamente differente, come, del resto, dimostrato dalla fattispecie in esame nel giudizio a quo.”
La Corte rileva che, se è pur vero che “il reato in esame, proprio a causa della presenza di più persone riunite, cagiona una lesione particolarmente grave e traumatica della sfera di autodeterminazione della libertà sessuale della vittima, in tal modo «differenziandosi anche sul terreno qualitativo» rispetto agli atti di violenza sessuale posti in essere da una sola persona”, è altrettanto innegabile come il peculiare disvalore della condotta plurisoggettiva costituisca già il fondamento per un’autonoma fattispecie di reato, e non solo per una mera circostanza aggravante del reato base di violenza sessuale, con una significativamente maggiore severità del relativo trattamento sanzionatorio.
Secondo la Corte Costituzionale, dunque, è irragionevole che il Giudice di merito non possa applicare la diminuente di pena prevista per reati analoghi (come la violenza sessuale e gli atti sessuali con minorenni) nei casi in cui la condotta concreta dei soggetti agenti presenti profili di minore gravità e, dunque, un disvalore notevolmente inferiore rispetto al modello tipico del reato.
In particolare, “la mancata previsione di una valvola di sicurezza che consenta al giudice di modulare la pena, onde adeguarla alla concreta gravità della singola condotta, può determinare l’irrogazione di una sanzione non proporzionata, in quanto la formulazione normativa del censurato art. 609-octies cod. pen., nella sua ampiezza, è idonea a includere, nel proprio ambito applicativo, condotte marcatamente dissimili, sul piano criminologico e del tasso di disvalore, alcune delle quali anche difficilmente riconducibili alla logica sottesa alla severa cornice sanzionatoria in materia di violenza sessuale di gruppo” con la conseguente “violazione del principio di proporzionalità della pena nonché del principio di ragionevolezza intrinseca desumibili dagli artt. 3 e 27 Cost.”
Premesse tali considerazioni, la Corte Costituzionale ha altresì individuato la diminuente di pena applicabile ai casi di violenza di gruppo connotati da minore gravità in quella già prevista per il delitto di violenza sessuale ai sensi dell’art. 609 bis c.p.: “sifatta soluzione sanzionatoria, già esistente nell’ordinamento e anzi in qualche modo simmetrica rispetto alla fattispecie in esame, costituisce una soluzione idonea a porre rimedio al vulnus riscontrato. Ciò ovviamente non esclude – secondo i princìpi – una generale riconsiderazione da parte del legislatore della tematica in esame, sotto il profilo sistematico delle fattispecie criminose, delle norme incriminatrici e dei trattamenti sanzionatori; riconsiderazione sistematica che dovrà naturalmente tener conto dei canoni costituzionali di proporzionalità e di individualizzazione della pena.”
- Impugnazioni – Tempestività del deposito telematico in caso di sussistenza di scarto temporale rispetto al rilascio della ricevuta di deposito (Cass., Sez. V, sent. n. 40474 del 03.12.25 dep. 16.12.25)
La Cassazione ha affermato che, ai fini della tempestività del deposito in via telematica dell’atto d’appello, assume rilievo l’attestazione dell’invio, quindi del corretto inserimento dell’atto nell’apposito portale, unico adempimento nell’esclusiva disponibilità della parte appellante, nel caso in cui vi sia uno scarto temporale rispetto alla generazione della ricevuta di avvenuto deposito.
Richiamando anche la dottrina maggioritaria sviluppatasi sul tema, i giudici di legittimità, nel solco della valorizzazione del favor impugnationis, affermano come: “l’intera disciplina del deposito telematico, infatti, svolge – per esplicita indicazione normativa contenuta nell’art. 111-bis, comma 2, cod. proc. Pen. – una funzione di garanzia, assicurando non solo la certezza dell’avvenuta trasmissione e ricezione, ma anche la loro collocazione temporale e l’identificazione del mittente e del destinatario, elementi essenziali per la tutela dell’affidabilità del sistema e per la salvaguardia dei diritti processuali. Ne consegue che tale disciplina non può tradursi in un pregiudizio al diritto di accesso alla difesa e all’effettività del contraddittorio, laddove eventi tecnici imprevedibili, in una inevitabile eterogenesi dei fini, si traducano in preclusioni processuali, lesive delle stesse esigenze che sono state poste alla base dell’intero impianto normativo.” In tale senso la Corte prosegue ribadendo che: “in un’ottica di bilanciamento tra innovazione tecnologica e garanzia di accesso diretto al procedimento, come già lucidamente rilevato da questa Corte in altra sovrapponibile fattispecie, l’eventuale scarto temporale tra l’inserimento degli atti e il successivo rilascio della ricevuta di deposito non può ridondare a carico della parte impugnante, allorché lo stesso portale abbia dato ufficiale contezza dell’avvenuto invio (Sez. 2, n. 47737 del 10/12/2024, Zhang, Rv. 287383)”.
- Ordinamento Penitenziario – Liberazione Anticipata – Illegittimità dell’art. 69 bis comma 3 legge ord. pen. limitatamente alle parole «quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, che deve essere indicato, a pena di inammissibilità, nell’istanza medesima» (Corte Cost., sentenza n. 201 del 20.10.2025 – dep. 29.12.2025)
La Corte Costituzionale ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l’art. 69 bis comma 3 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), così come sostituito dall’art. 5 comma 3 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 (misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia), convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2024, n. 112, limitatamente alle parole «quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, che deve essere indicato, a pena di inammissibilità, nell’istanza medesima».
Tale novella ha disposto uno slittamento del termine per richiedere al Magistrato di Sorveglianza la concessione del beneficio della liberazione anticipata che, prima di tale riforma, poteva essere richiesto dal detenuto ogni sei mesi di pena eseguita, mentre, dopo tale intervento normativo (e prima della sentenza della Corte Costituzionale in esame) poteva essere richiesto unicamente nei 90 giorni antecedenti al maturare del termine di conclusione della pena da espiare (art. 69 bis comma 2 legge ord. pen.) oppure unitamente ad ogni istanza di accesso a misure alternative alla detenzione o ad altri benefici analoghi, rispetto ai quali nel computo della misura della pena espiata è rilevante la liberazione anticipata (art. 69 bis comma 1 legge ord. pen.).
La Corte Costituzionale ha ritenuto che il meccanismo introdotto con la riforma del 2024 ha determinato il venir meno di “quella verifica periodica che era garantita dalla possibilità di ottenere, per l’intero corso dell’esecuzione della pena, un riscontro puntuale sull’andamento del percorso trattamentale, assicurato dalla valutazione idealmente espressa dal magistrato di sorveglianza al termine di ogni semestre. Solo tale valutazione individualizzata è, infatti, idonea a segnalare le specifiche criticità riscontrate nel semestre, e a consentire allo stesso condannato – anche grazie ai colloqui con il magistrato e con l’amministrazione penitenziaria – di superare tali criticità.”
In tal modo, la disciplina prevista al terzo comma dell’art. 69 bis ord. pen. così come modificato con la riforma del 2024, si pone in contrasto, secondo la Corte, con i principi di ragionevolezza e di finalità rieducativa della pena di cui agli artt. 3 e 27 Cost. e, a tal proposito “la reductio ad legitimitatem della disciplina censurata è possibile mediante l’ablazione, nel comma 3 del novellato art. 69-bis ordin. penit., dell’intera seconda parte della disposizione che condiziona la possibilità per il condannato di formulare istanza di liberazione anticipata alla sussistenza di uno specifico interesse («quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, che deve essere indicato, a pena di inammissibilità, nell’istanza medesima»). La sopravvivenza della proposizione iniziale («Il condannato può formulare istanza di liberazione anticipata») assicurerà così al condannato la possibilità di formulare in qualsiasi momento l’istanza in relazione al semestre o ai semestri già maturati. Resta fermo, invece, l’obbligo – introdotto dal d.l. n. 92 del 2024, come convertito, – di valutazione ex officio dei presupposti per la concessione della libertà anticipata in relazione a ciascun semestre, ove non già effettuata in risposta a previe istanze del condannato, nelle scansioni temporali previste dai primi due commi dell’art. 69-bis ordin. penit.”
- Maltrattamenti in famiglia – Valutazione delle dichiarazioni della persona offesa – Prova autonoma e sufficiente – Motivazione rafforzata nel giudizio d’appello che assolva l’imputato condannato in primo grado (Cass. Sez. VI, 25.09.2025 – dep. 15.12.2025 n.° 40216)
Nei reati di violenza domestica, la testimonianza della persona offesa costituisce prova autonoma e sufficiente, assistita dalla presunzione di attendibilità ex art. 198 c.p.p. e non necessita di riscontri esterni ai sensi dell’art. 192, commi 3 e 4, c.p.p. Il giudice d’appello che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, assolva l’imputato sulla base del medesimo compendio probatorio, deve fornire motivazione rafforzata che confuti puntualmente la ricostruzione del primo giudice, spiegando la diversa valenza dimostrativa attribuita alle prove e i passaggi logici che conferiscono alla decisione forza persuasiva superiore. La valutazione di credibilità della persona offesa non può fondarsi su stereotipi di genere quali: il ritardo nella denuncia, la scelta di avere figli con il partner maltrattante, la denuncia in pendenza di separazione, la costituzione di parte civile per ottenere il risarcimento del danno, l’affidamento dei figli o l’assegnazione della casa coniugale. Tali circostanze costituiscono esercizio di diritti riconosciuti dall’ordinamento interno e sovranazionale e non possono essere utilizzate per presumere l’inattendibilità della vittima. Nei delitti abituali di violenza domestica è necessaria una valutazione globale del contesto relazionale, verificando l’esistenza di asimmetria di potere e forme discriminatorie, distinguendo la violenza domestica – caratterizzata da reiterazione, paura, controllo e coartazione unilaterale – dalle liti familiari tra soggetti in posizione paritaria. La motivazione non può parcellizzare gli episodi né fondarsi su congetture soggettive, ma deve esaminare il quadro complessivo delle condotte maltrattanti secondo il tipico sviluppo ciclico della violenza nelle relazioni intime.
- Bancarotta fraudolenta preferenziale – Elemento soggettivo del reato – Dolo specifico – Insussistenza se manca il particolare scopo di favorire alcuni creditori a danno degli altri (Cass. Sez. V, 09.01.2026 n. 891)
In tema di bancarotta fraudolenta preferenziale, l’elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo specifico, consistente nella volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto con l’accettazione della eventualità di un danno per gli altri creditori, secondo lo schema del dolo eventuale. Il semplice fatto che siano stati soddisfatti alcuni creditori pregiudicando le ragioni degli altri non è punibile se l’imprenditore non abbia agito con il particolare scopo di favorire quei creditori a danno degli altri, occorrendo uno specifico animus nocendi. La speranza di realizzare un accordo tra i creditori e di evitare il fallimento non esclude automaticamente il fine di favorire taluno dei creditori, ma deve essere valutata la fondatezza di tale speranza. Ai fini della sussistenza del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice, è decisivo verificare se al momento dei pagamenti preferenziali fosse effettivamente fondata la prospettiva di risanamento aziendale attraverso l’accordo di ristrutturazione dei debiti, costituendo tale circostanza elemento idoneo ad escludere l’animus nocendi richiesto dalla fattispecie.
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